Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 24 pagine
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VD, VS und JU auspicano un’altra interpretazione dell’ambito d’attività «foreste». Le possibilità d’impiego menzionate nel rapporto esplicativo potrebbero essere legate ad attività rischiose: pertanto andrebbero proposte con cautela e svolte con l’assistenza di personale qualificato per prevenire infortuni. L’aumento delle possibilità e degli istituti d’impiego consentirebbe agli agricoltori di disporre di maggiore forza lavoro, attualmente carente, da impiegare soprattutto nei lavori sull’alpe, nella lotta contro l’avanzamento del bosco e la propagazione delle neofite e per la manutenzione delle siepi.
Per il PPD l’adeguamento al diritto agricolo sarebbe logico e non creerebbe alcun problema.
Il PLR appoggia l’adeguamento, poiché viene definito il quadro di svolgimento degli impieghi.
Il PES è favorevole all’adeguamento delle possibilità di impiego in agricoltura poiché si renderebbero più attrattivi gli impieghi svolti in questo ambito d’attività.
Secondo il SAB sarebbe opportuno continuare ad escludere dall’impiego di civilisti i settori in cui vige l’economia di mercato. Gli scopi di cui all’articolo 4 capoverso 2 LSC corrisponderebbero a prestazioni di interesse economico generale. Ritiene corretta anche la formulazione, un po’ più ampia, dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LSC. Oltre all’agricoltura, l’articolo 4 capoverso 2 LSC dovrebbe menzionare esplicitamente anche l’economia alpestre. La limitazione relativa alle aziende che ricevono aiuti agli investimenti sembrerebbe ingiustificata. Gli impieghi si dovrebbero poter svolgere anche presso altre aziende: per questa ragione, alla lettera c l’espressione «che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti» andrebbe stralciata.
Il CP approva l’impiego di civilisti in agricoltura ‒ settore economico particolare – soprattutto per lavori che richiedono attività fisica.
UR, SO, AI, SG, GR, TG e CG MPP chiedono chiarimenti riguardo ai criteri applicati dal Consiglio federale per la definizione di progetti e programmi, e per stabilire quali impieghi siano da escludere. Occorrerebbe definire i criteri in questione, almeno nelle note esplicative.
4.3 Catastrofi e situazioni di emergenza (art. 4 cpv. 1 lett. h, 7 cpv. 2 e 3 lett. b, 7a LSC)
Le modifiche sono condivise da 4 partecipanti alla consultazione (ZG, PS, UCS e USPC); vengono respinte da 10 partecipanti alla consultazione (BE, FR, BL, SG, TI, VD, VS, NE, GE E JU).
I favorevoli alla modifica osservano quanto segue:
secondo ZG vista la mancanza di una propria struttura direttiva, in caso di catastrofe e di
situazioni di emergenza il servizio civile potrebbe intervenire soltanto in pochi ambiti, fornendo attività di sostegno. In queste situazioni, l’Organo d’esecuzione dovrebbe poter intervenire, impiegando civilisti come istituto d’impiego, soltanto con il consenso dei competenti organi direttivi. Il rapporto esplicativo dovrebbe menzionare la possibilità di un impiego di civilisti in caso di catastrofe e di situazioni di emergenza, soprattutto se è richiesto l’intervento di molte persone, per coadiuvare i militi della protezione civile;
il PS accoglie favorevolmente il riconoscimento del servizio civile come strumento della
politica di sicurezza. I compiti da affidare concretamente al servizio civile verrebbero definiti sulla base di un’analisi dei bisogni realizzata nel quadro di una perizia prevista per fine 2013. È indispensabile che il servizio civile rimanga un organo federale e, nei limiti del possibile, i civilisti dovrebbero mantenere la possibilità di scegliere liberamente gli impieghi da svolgere. In relazione agli impieghi in caso di catastrofe e in situazioni di emergenza, la possibilità per l’Organo d’esecuzione di assumere i diritti e i doveri di un
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