Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 24 pagine

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GE rileva che sul mercato del lavoro i civilisti potrebbero risultare avvantaggiati dal possesso di un attestato di lavoro o di una conferma del lavoro svolto: ciò costituirebbe una disparità di trattamento ‒ a svantaggio di chi presta servizio militare ‒ tale da rendere più attrattivo il servizio civile. Analogamente a quanto proposto per l’ambito d’attività «scuola», anche in questo caso occorrerebbe stabilire esplicitamente che gli impieghi non possono essere considerati come periodi di pratica professionale.

Art. 46 LSC (Tributi dell’istituto d’impiego)

FR approva l’aumento del numero di casi in cui l’Organo d’esecuzione può rinunciare alla riscossione dei tributi.

In merito alla richiesta, formulata soprattutto dai Cantoni, relativa ad un modifica del capoverso 1bis, che consenta di esonerare non soltanto gli enti della Confederazione, bensì anche quelli cantonali e comunali dal versamento di tributi, v. le note relative all’ambito d’attività «scuola», cap. 4.1, pag. 11.

Art. 47 cpv. 1 LSC (Aiuto finanziario a favore dell’istituto d’impiego)

VD, VS e JU auspicano che i Cantoni possano stabilire le condizioni per la concessione di aiuti finanziari.

Art. 48 LSC (Obblighi dell’istituto d’impiego)

AR valuta positivamente la definizione chiara degli obblighi dell’istituto d’impiego, in particolare l’obbligo di introdurre i civilisti ai compiti previsti dal mansionario e il divieto di impiegare civilisti per lavori per i quali non dispongono delle necessarie conoscenze e capacità.

Art. 78a LSC (Obblighi di comunicazione e diritto di ricorso)

TI rileva una disparità di trattamento ingiustificata tra i civilisti e chi presta servizio militare (v. art. 23 e 27 LM).

5.1 Articoli del Codice penale militare (RS 321.0) oggetto di revisione

Art. 81–84 del Codice penale militare

GSsE respinge la modifica. È favorevole all’eliminazione della disparità di trattamento riconducibile agli articoli 81 e 82 LM. Invece l’introduzione di una nuova disposizione penale prevista per i candidati all’ammissione al servizio civile sarebbe ingiustificata. Pur se minima, si tratterebbe di una criminalizzazione dei motivi di coscienza. La soluzione adottata rappresenterebbe una minaccia di sanzione (multa) a carico di chi non entra in servizio, anche se ha presentato una domanda di ammissione al servizio civile. Questa disposizione sarebbe in contrasto con l’articolo 16 LSC, secondo cui la domanda può essere presentata in qualsiasi momento. Una simile domanda non sarebbe tuttavia punibile in sé.

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