Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 24 pagine
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Art. 19 cpv. 4 LSC
Otto partecipanti alla consultazione (BE, VD, VS, NE, JU, PPD, KMS e CURAVIVA) condividono la nuova disposizione di cui all’articolo 19 capoverso 4.
Otto partecipanti alla consultazione (PEV, SAGV, CFIG, EMK, GSsE, CIVIVA, SCI e CNSI) sono sfavorevoli alla consultazione del casellario giudiziale senza il consenso del civilista per motivi legati alla protezione dei dati.
I favorevoli esprimono le valutazioni e le riserve seguenti:
BE approva l’introduzione delle disposizioni di cui all’articolo 19 capoversi 3‒8 LSC,
concernenti un ambito sensibile come quello scolastico; chiede che gli impieghi in ambito scolastico siano sistematicamente preceduti da una verifica dei dati contenuti nel casellario giudiziale;
VD, VS e JU condividono la possibilità di consultare il casellario giudiziale, soprattutto per
ragioni di tutela dei minori;
il PPD ritiene che la disposizione sia importante, poiché i civilisti opererebbero in svariati
ambiti, alcuni dei quali delicati, come quello dell’assistenza ai bambini. Tuttavia occorrerebbe evitare l’introduzione di una procedura standard per gli accertamenti in caso di procedimenti penali pendenti;
secondo KMS rispetto a chi presta servizio militare i civilisti sarebbero interessati da un
potenziale di rischio minore, visto che non detengono armi di servizio. Secondo i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, la facoltà, da parte dell’Organo d’esecuzione, di consultare i dati del casellario giudiziale senza il consenso del civilista si giustificherebbe soltanto se agli organi militari fosse attribuita una facoltà equivalente nei confronti di chi presta servizio militare;
I contrari alla modifica dell’articolo 19 capoverso 4 LSE rilevano quanto segue:
il PEV esprime le medesime riserve avanzate in relazione all’articolo 12 (v. cap. 4.5, pag.
17);
per la SAGV la necessità di questa proposta di limitazione della protezione dei dati non si
giustificherebbe in alcun modo. In caso di dubbi in relazione all’idoneità di un civilista occorrerebbe procedere ad un loro chiarimento. Proprio perché potrebbe trattarsi di impieghi in ambiti sensibili, un impiego forzato del civilista sarebbe totalmente inopportuno. Il mancato consenso alla consultazione del casellario giudiziale equivarrebbe, in questo caso, ad un motivo di esclusione;
secondo l’EMK non si dovrebbe rinunciare alla tutela dei diritti della personalità del
civilista per motivi legati alla semplificazione amministrativa delle procedure;
CIVIVA, GSsE e SCI ritengono che l’ampliamento delle competenze spettanti all’Organo
d’esecuzione in materia di consultazione dei dati del casellario giudiziale concernenti procedimenti penali pendenti sia, sotto il profilo della protezione dei dati, più che discutibile. Ragioni di semplificazione amministrativa non giustificherebbero un indebolimento delle disposizioni che disciplinano la protezione dei dati. I diritti della personalità del civilista andrebbero rispettati anche se ciò comportasse oneri maggiori per l’Organo d’esecuzione.
012/2012/00496 \ COO.2101.112.7.24003 20/24