Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 24 pagine

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istituto d’impiego viene vista positivamente: soltanto così l’Organo d’esecuzione potrebbe operare autonomamente in ambito di politica della sicurezza, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 capoverso 1 lettera h LSC;

 l’UCS è favorevole alla possibilità per le Città, di impiegare i civilisti, a seconda delle

necessità e in forma volontaria, nell’organo direttivo in caso di catastrofe e in situazioni di emergenza;

 secondo l’USPC i civilisti potrebbero e dovrebbero intervenire nei casi in esame soltanto

qualora il servizio civile disponesse di una propria struttura direttiva. Per i comandanti della protezione civile sarebbe importante che i civilisti non venissero posti sotto il loro comando con compiti di collaborazione.

I contrari alle modifiche delle disposizioni che disciplinano le attività in caso di catastrofe e in situazioni di emergenza osservano quanto segue:

 secondo BE il servizio civile dovrebbe essere escluso dalla fase di gestione di un evento

catastrofico. Tuttavia i civilisti potrebbero essere impiegati nella fase di rigenerazione (in particolare nella ricostruzione) e per attività di prevenzione. Il concetto di prevenzione potrebbe essere incluso nell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LSC (protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste). Occorrerebbe pertanto modificare gli articoli 4, 7 e 7a LSC per limitare gli impieghi alle attività di ricostruzione;

 FR chiede il mantenimento dell’attuale formulazione dell’articolo 4 capoverso 1 lettera h

LSC. FR non sarebbe in grado di gestire l’intervento di civilisti nella prima fase di gestione degli eventi in questione. I civilisti non disporrebbero dell’equipaggiamento e della formazione adeguati, e il servizio civile non avrebbe una struttura rispondente agli scopi; quest’ultimo non potrebbe essere considerato come un’alternativa alla protezione civile. Il servizio civile non sarebbe un’organizzazione partner ai sensi della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Gli impieghi del servizio civile sarebbero ipotizzabili nel quadro di attività di rigenerazione;

 secondo BL le proposte di modifica della LSC relative agli interventi in caso di catastrofe

e alle situazioni di emergenza sarebbero fortemente in contrasto con il sistema svizzero di protezione della popolazione attuale e futuro. Non vi sarebbero ragioni oggettive per attribuire al servizio civile compiti svolti dalla protezione civile o da altre organizzazioni della rete integrata Svizzera per la sicurezza. Sarebbero ipotizzabili impieghi in ambito di prevenzione e di ricostruzione nel quadro di attività di rigenerazione. Prima di modificare le disposizioni della legge inerenti agli impieghi del servizio civile in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza occorrerebbe attendere la conclusione dei progetti Protezione della popolazione 2015+ e Protezione civile 2015+;

 SG ritiene che al servizio civile nella sua forma attuale e con la struttura di cui dispone

non possano essere attribuiti compiti di prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza. Ciò per la mancanza di un’adeguata formazione e dell’impossibilità di inglobare il servizio civile tra gli strumenti da impiegare in situazioni straordinarie. SG e GE propongono di stralciare l’articolo 4 capoverso 1 lettera h LSC oppure integrarlo con una disposizione che preveda l’accorpamento dei civilisti agli organi della protezione civile;

 secondo TI compiti e competenze dell’esercito, della protezione civile ed eventualmente

del servizio civile dovrebbero essere ben ripartiti; propone pertanto lo stralcio degli articoli 4 capoverso 1 lettera h, 7 capoverso 2 e 7 capoverso 3 lettera b LSC;

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