Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine

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ripartizione dei costi tra i Cantoni in base alla popolazione è quindi una soluzione giustificata, materialmente corretta nonché trasparente. Inoltre l’attuazione di questa ripartizione dei costi tra i Cantoni è relativamente semplice ed economica.

Analogamente alla riduzione dei premi secondo l’articolo 66a LAMal, che secondo l’articolo 18 capoverso 2quinquiesLAMal deve essere effettuata dall’istituzione comune, a quest'ultima possono essere affidati anche i seguenti nuovi compiti relativi alle cure ospedaliere fornite in Svizzera a beneficiari di rendite e a loro familiari: fissazione del contributo di ogni Cantone, riscossione presso i Cantoni e versamento della quotaparte cantonale agli ospedali. La procedura esatta per lo svolgimento di questi compiti da parte dell’istituzione comune sarà disciplinata dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Siccome gli assicurati dell’UE sono poco numerosi, le ripercussioni finanziarie per i Cantoni saranno piuttosto esigue. In base alla statistica dell’AOMS dell’Ufficio federale della sanità pubblica e al pool di dati di santésuisse per il 2012, ai Cantoni saranno addossati costi annui dell’ordine di circa 4 milioni di franchi soprattutto per i frontalieri e i loro familiari e di circa 7,5 milioni di franchi per i beneficiari di rendite e i loro familiari, per un totale di circa 11,5 milioni di franchi.

Secondo l’articolo 41 capoversi 1bis, 1ter, 3 e 3bis LAMal, i frontalieri e i loro familiari hanno la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell’elenco del Cantone di lavoro o in quello del Cantone di ubicazione dell’ospedale (ospedale figurante nell’elenco). La remunerazione degli importi forfettari è assunta dal Cantone di lavoro e dall’assicuratore secondo la loro quotaparte rispettiva (art. 41 cpv. 1bis e 3, art. 49 cpv. 1 e art. 49a cpv. 1-3 LAMal). In caso di cura in un ospedale che non figura nell’elenco del Cantone di lavoro senza motivi d’ordine medico, l’assicurato deve sostenere gli eventuali costi supplementari (art. 41 cpv. 1bis LAMal).

Secondo la nuova disposizione dell’articolo 41 capoverso 2 LAMal, anche i beneficiari di rendite e i loro familiari hanno la libera scelta tra tutti gli ospedali che figurano in un elenco cantonale. Siccome non possono più essere attribuiti a un Cantone, è esclusa l’eventualità che debbano sostenere costi supplementari.

2.3 Conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte di assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS

Siccome non costituisce una base legale sufficiente per la regolamentazione differenziata di cui all’articolo 105m OAMal, la norma di delega di cui all’articolo 64a capoverso 9 LAMal va completata in due punti.

L’articolo 105m capoverso 1 OAMal contiene disposizioni per gli assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS, in cui gli assicuratori-malattie possono avviare una procedura d’esecuzione in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi (vigono attualmente per la Germania, prossimamente saranno applicabili anche in Austria). Per gli assicurati con un concreto punto di riferimento in Svizzera (frontalieri e i loro familiari, familiari senza attività lucrativa di persone dimoranti in Svizzera, beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari), è giustificato che il Cantone di lavoro competente, che incassa notevoli entrate fiscali rispettivamente il Cantone