Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine

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La nuova disposizione dell’articolo 49a capoverso 3bisLAMal assegna nuovi compiti all’istituzione comune. Quest’ultima svolge già oggi vari compiti in adempimento degli impegni internazionali della Confederazione. È quindi logico assegnare all’istituzione comune anche il compito di fissare il contributo di ciascun Cantone per le cure ospedaliere fornite in Svizzera a beneficiari di rendite e loro familiari secondo l’articolo 49a capoverso 3bis LAMal, riscuoterlo presso i Cantoni e versare la quotaparte cantonale agli ospedali. La procedura esatta deve essere disciplinata a livello di ordinanza. Questi nuovi compiti sono menzionati all’articolo 18 capoverso 2sexies LAMal.

Siccome l’articolo 18 capoverso 2sexies LAMal vigente costituiva una disposizione generica («ulteriori compiti d’esecuzione»), la nuova disposizione deve precedere quest’ultima. Il capoverso 2sexies vigente diventa quindi il capoverso 2septies.

Articolo 25a capoverso 2, primo periodo

In questa disposizione è semplicemente apportato un adeguamento necessario in seguito alla nuova regolamentazione all’articolo 49a capoverso 3bis LAMal: ora devono essere menzionati anche i Cantoni congiuntamente.

Articolo 34 capoversi 2 e 3

L’articolo 34 capoverso 2 LAMal vigente deve essere riveduto a causa della nuova disposizione concernente la cooperazione transfrontaliera. La modifica riguarda solo la nuova deroga al principio di territorialità al secondo punto dell’articolo 34 capoverso 2 lettera a. Le altre deroghe menzionate al capoverso 2 e la disposizione al nuovo capoverso 3 corrispondono esattamente all’articolo 34 capoverso 2 LAMal vigente.

Il secondo punto dell’articolo 34 capoverso 2 lettera a LAMal contiene un’ulteriore norma di delega al Consiglio federale, che lo autorizza a emanare disposizioni concernenti una cooperazione transfrontaliera a tempo indeterminato. Agli assicurati residenti nelle zone di frontiera in Svizzera è così garantita la possibilità di farsi curare nelle zone di frontiera all’estero a carico dell’AOMS. La disposizione si orienterà sostanzialmente ai criteri previsti all’articolo 36a OAMal vigente.

Articolo 41 capoversi 1 e 2

L’articolo 41 capoverso 1 LAMal è adeguato in adempimento delle mozioni 12.4224 e 12.4098 «Abrogare una disposizione della LAMal avulsa dalla realtà e fonte di discriminazione», accolte dal Parlamento: come finora, in caso di cura ambulatoriale gli assicurati hanno la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della loro malattia; ora, però, i costi sono assunti dagli assicuratori-malattie in tutti i casi secondo la tariffa applicabile al fornitore di prestazioni scelto.