Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine

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diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera. Attualmente tale direttiva non comporta alcun obbligo per la Svizzera.

La revisione deve permettere di continuare a sfruttare le risorse investite nei due progetti pilota esistenti e le esperienze positive maturate. Gli assicurati residenti in un Cantone di frontiera che ha istituito una cooperazione transfrontaliera possono farsi curare anche all’estero, nelle zone di frontiera, il che migliora l’offerta sanitaria nelle regioni limitrofe.

1.2 Assunzione dei costi per le prestazioni ospedaliere fornite in Svizzera a persone residenti in uno Stato dell’UE/AELS e assicurate in Svizzera

L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, entrati in vigore il 1° giugno 2002, disciplinano il coordinamento della sicurezza sociale. Tali accordi assoggettano all’assicurazione malattie in Svizzera persone residenti in uno Stato dell’UE/AELS (p. es. i frontalieri e i beneficiari di rendite). Per questo motivo il 1° giugno 2002 la LAMal è stata riveduta con l’inserimento di disposizioni relative a questi nuovi assicurati, ad esempio l’articolo 6a LAMal concernente l’obbligo d’informazione dei Cantoni e l’articolo 65a LAMal concernente la riduzione dei premi da parte dei Cantoni. Il divieto di discriminazione adottato con il diritto europeo di coordinamento stabilisce che gli assicurati dell’UE devono essere trattati esattamente come gli assicurati residenti in Svizzera. Per determinati aspetti sono però necessarie regolamentazioni speciali. Con la presente revisione sono adottate ulteriori disposizioni per gli assicurati dell’UE in relazione al finanziamento ospedaliero.

L’articolo 37 lettera a OAMal stabilisce che per le persone residenti in uno Stato dell’UE/AELS e assicurate per legge in Svizzera per le prestazioni ospedaliere in Svizzera sono fatturati e assunti dall’assicuratore-malattie competente gli importi forfettari di cui all’articolo 49 capoverso 1 LAMal (senza il contributo del Cantone). Questa era l’unica soluzione possibile a livello di ordinanza: i Cantoni non potevano infatti essere obbligati ad assumere i costi delle cure ospedaliere. Per una modifica di tale regolamentazione in modo da obbligare i Cantoni a partecipare anche ai costi delle cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati dell’UE, come per gli assicurati residenti in Svizzera, occorre una base legale. Solo una regolamentazione di questo tenore rispetta il divieto di discriminazione.

1.3 Conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte di assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS

Anche l’articolo 64a capoverso 9 LAMal contiene una disposizione che riguarda unicamente gli assicurati dell’UE. Si tratta della procedura in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte di assicurati dell’UE. La presente integrazione di questa norma di delega crea la base legale necessaria per le disposizioni già vigenti a livello di ordinanza.