Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine
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domanda va allegato un elenco dei fornitori di prestazioni stranieri autorizzati a fornire prestazioni, sia ambulatoriali sia ospedaliere, nell’ambito della cooperazione. Le prestazioni devono soddisfare i requisiti di legge relativi alle prestazioni e ai fornitori di prestazioni secondo la LAMal, soprattutto in relazione alla qualità e all’economicità. Alla domanda devono essere allegate anche le convenzioni stipulate dagli assicuratori-malattie svizzeri con i fornitori di prestazioni stranieri sulle tariffe delle prestazioni fornite all’estero, che non possono superare le tariffe svizzere. La cooperazione transfrontaliera è aperta unicamente agli assicurati residenti in questo o in questi Cantoni di frontiera e assicurati presso un assicuratore-malattie partecipante alla cooperazione (AOMS secondo la LAMal), ma gli assicurati non possono essere costretti a farsi curare all’estero. Nell’ambito delle cooperazioni sono assunte solo prestazioni dell’AOMS secondo la LAMal. Se del caso, il Consiglio federale potrà emanare altre disposizioni e condizioni nell’ambito della revisione dell’ordinanza.
2.2 Assunzione dei costi per le prestazioni ospedaliere fornite in Svizzera a persone residenti in uno Stato dell’UE/AELS e assicurate in Svizzera
Di norma le cure ospedaliere sono finanziate mediante importi forfettari per caso, che si rifanno alle prestazioni (art. 49 cpv. 1 LAMal). Per gli assicurati residenti in Svizzera, gli importi forfettari sono assunti dai Cantoni (finanziamento tramite le entrate fiscali) e dagli assicuratori-malattie secondo la loro quotaparte rispettiva; la quotaparte dei Cantoni ammonta almeno al 55 per cento e quella degli assicuratorimalattie al 45 per cento (art. 49a cpv. 1 e 2 LAMal). La regolamentazione vigente per gli assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS e assicurati in Svizzera si scosta da questa regolamentazione: secondo l’articolo 37 lettera a OAMal gli assicuratori-malattie devono infatti assumere gli importi forfettari integralmente.
Il divieto di discriminazione, recepito con il diritto europeo di coordinamento, stabilisce che gli assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS non possono essere trattati diversamente rispetto agli assicurati residenti in Svizzera. Essi devono quindi essere trattati esattamente allo stesso modo per quanto riguarda l’assistenza medica e l’assunzione dei costi. La Commissione europea ha già contestato a più riprese l’applicazione delle «tariffe più elevate» per le cure ospedaliere in Svizzera fornite a frontalieri residenti in uno Stato dell’UE/AELS, scorgendovi una discriminazione inammissibile di questi assicurati.
Gli assicurati dell’UE costituiscono un piccolo gruppo, che secondo una stima effettuata nel 2013 comprende circa 38'000 assicurati, di cui circa 30'000 frontalieri e loro familiari e circa 7'000 beneficiari di rendite e loro familiari. I Cantoni di lavoro incassano notevoli entrate fiscali, a seconda della convenzione sulla doppia imposizione applicabile, soprattutto dai frontalieri. Ma anche i beneficiari di rendite che percepiscono prestazioni della previdenza professionale sono in parte tassati in Svizzera. Tutte le persone assicurate in Svizzera che risiedono in uno Stato dell’UE/AELS possono farsi curare a scelta nel loro Paese di residenza o in Svizzera. Di conseguenza non ricorreranno sempre a fornitori di prestazioni ospedaliere svizzeri.