Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine
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aggiornamento dell’allegato II ALC. Nella misura in cui vi si fa riferimento nei regolamenti (CE) n. 883/2004 o 987/2009 o entrano in gioco casi del passato, l’allegato II ALC continua tuttavia a rimandare ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72.
Al contempo è riformulato anche il capoverso 2 concernente l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS; nelle relazioni tra la Svizzera e i suoi partner dell’AELS restano tuttavia determinanti i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72.
È inoltre previsto un nuovo capoverso 3, che autorizza il Consiglio federale ad adeguare autonomamente i riferimenti agli atti giuridici comunitari ai capoversi 1 e 2 della disposizione di rinvio nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali non appena saranno modificati l’allegato II ALC o l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.
Il capoverso 4 precisa che tutte le espressioni che si riferiscono a Stati membri dell’UE nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali designano gli Stati contraenti a cui è applicabile l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Modifica di altri atti normativi
Siccome la revisione della LAMal del 21 dicembre 20073 ha abrogato la distinzione tra cura ospedaliera e semiospedaliera, ciò va tenuto presente anche nell’assicurazione militare. Per questo motivo agli articoli 16 capoverso 2, primo periodo, 17, rubrica e capoverso 3, primo periodo, nonché 71 capoverso 1 LAM l’espressione «semiospedaliera» (rispettivamente «parzialmente in ospedale») è stralciata, con i necessari adeguamenti grammaticali.
All’articolo 17 capoversi 2 e 4 LAM sono stralciati la limitazione, per le cure ambulatorie, a personale medico adeguato esercitante nel luogo di residenza dell’assicurato o nelle immediate vicinanze fatti salvi i casi urgenti (cpv. 2) e di conseguenza l’eventuale addossamento delle spese supplementari all’assicurato (cpv. 4). Nell’assicurazione militare, per le cure ambulatorie sussiste quindi la libertà di scelta tra il personale medico adeguato, come per l’assicurazione malattie.
3 RU 2008 2049