Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine
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approvato l’articolo 36a OAMal, che consente progetti pilota per l’assunzione dei costi di prestazioni fornite all’estero nelle zone di frontiera.
Sono pochi gli assicurati che fanno ricorso ai due progetti pilota esistenti. Per le regioni limitrofe interessate, il bisogno di poter attuare un’adeguata cooperazione transfrontaliera anche al termine del progetto è tuttavia grande. Inoltre altri Cantoni di frontiera hanno manifestato interesse a una cooperazione transfrontaliera.
È importante che le regioni limitrofe svizzere continuino a essere rafforzate. Le risorse investite e le esperienze positive maturate da anni nei progetti pilota con fornitori di prestazioni ospedaliere nelle zone di frontiera all’estero devono poter essere sfruttate anche in futuro. Lo stesso vale anche per le sinergie a livello di infrastruttura tecnica e di personale tra i fornitori di prestazioni di frontiera. Gli assicurati residenti in un Cantone di frontiera che ha istituito una cooperazione transfrontaliera possono far ricorso a cure stazionarie e ambulatoriali presso fornitori di prestazioni selezionati nelle zone di frontiera all’estero. La revisione migliora quindi anche l’offerta sanitaria nelle regioni limitrofe.
L'evaluazione dei progetti pilota esistenti ha mostrato che i costi per l’assicurazione malattie non aumentano. Di norma i costi delle cure all’estero sono più bassi che in Svizzera e nell’ambito dei progetti possono essere assunti solo fino a concorrenza delle tariffe svizzere. I progetti pilota non hanno inoltre comportato alcun aumento quantitativo. Le conseguenze sui costi dovranno continuare a essere monitorate mediante studi scientifici, come avviene già ora nell’ambito dei due progetti pilota in corso. Gli studi permetteranno anche di ottenere ulteriori conoscenze sulla mobilità transfrontaliera dei pazienti.
Per la cooperazione nelle regioni limitrofe è importante che sia garantita reciprocamente la libera circolazione delle persone in materia di prestazioni sanitarie fornite nelle zone di frontiera all’estero. Solo se anche gli assicurati svizzeri si faranno curare nelle zone di frontiera all’estero, le persone provenienti dalle regioni limitrofe straniere continueranno a farsi curare sempre più spesso in Svizzera, a tutto vantaggio delle regioni limitrofe svizzere. Questa libera circolazione delle persone deve essere disciplinata nel diritto sugli stranieri e non nella presente revisione.
Per tutti questi motivi, la presente revisione della legge deve consentire di portare avanti durevolmente i progetti pilota esistenti e introdurre nuove cooperazioni transfrontaliere. Senza la presente revisione, al termine della durata approvata i due progetti pilota esistenti dovrebbero essere interrotti La nuova disposizione di legge offrirà la base per cooperazioni transfrontaliere, limitate come finora alle regioni limitrofe. Il principio di territorialità resta un fondamento essenziale dell’AOMS e non è rimesso in questione dal presente progetto, ma semplicemente allentato.
La presente revisione dell’articolo 34 capoverso 2 LAMal contiene una norma di delega al Consiglio federale. Spetta al Collegio di governo disciplinare l’impostazione della cooperazione transfrontaliera a livello di ordinanza, orientandosi all’articolo 36a OAMal vigente, che riguarda i progetti pilota limitati nel tempo. Le cooperazioni transfrontaliere sono vincolate alle condizioni vigenti e anche in futuro dovranno essere autorizzate dal DFI. Si limitano alle regioni limitrofe, a uno o più Cantoni di frontiera e a uno o più assicuratori-malattie. Alla