Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine
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presso l’ospedale del Principato del Liechtenstein. Finora si è avvalso di questa possibilità qualche centinaio di assicurati. Nel complesso, gli operatori partecipanti e gli assicurati curati finora giudicano favorevolmente il progetto, come emerge dallo studio scientifico che lo accompagna. Siccome le tariffe dell’ospedale del Principato del Liechtenstein corrispondono alle tariffe svizzere, il progetto pilota non può tradursi in una riduzione dei costi per l’assicurazione malattie. È però stato constatato che gli assicuratori-malattie partecipanti non hanno registrato alcun incremento dei costi. I promotori del progetto pilota ritengono che la libera circolazione reciproca nel ricorso a servizi sanitari all’estero nelle zone di frontiera sia importante per la cooperazione generale nelle regioni limitrofe. Il progetto ha infatti permesso di sostituire l’ormai pluriennale libera circolazione unilaterale, che consentiva solo agli assicurati liechtensteinesi di farsi curare negli ospedali del Cantone di San Gallo a carico dell’assicurazione malattie liechtensteinese. Un ripristino della libera circolazione unilaterale al termine del progetto pilota potrebbe rivelarsi un ostacolo per la cooperazione tra il Cantone di San Gallo e il Principato del Liechtenstein e portare a una diminuzione del numero di pazienti provenienti dal Liechtenstein ricoverati negli ospedali del Cantone di San Gallo. Il progetto pilota proseguirà fino al 31 dicembre 2015.
L’articolo 36a OAMal non rappresenta una base legale sufficiente per i progetti pilota. Tale base doveva essere creata con una modifica dell’articolo 34 LAMal, prevista nel progetto Managed Care1. Come noto, quest’ultimo è stato respinto in votazione popolare il 17 giugno 2012. Non essendo contestata nel progetto Managed Care, la base legale per i progetti pilota è riproposta nell’ambito della presente revisione.
Per poter portare avanti durevolmente i progetti pilota esistenti e introdurre altre forme di cooperazione transfrontaliera, per le quali altri Cantoni di frontiera hanno già manifestato interesse, occorre una base legale formale.
Il 16 aprile 2013 il Consiglio federale ha inoltre adottato un mandato per negoziare un accordo quadro concernente la cooperazione transfrontaliera nel settore sanitario con la Francia. Lo scopo perseguito è di definire prescrizioni formali e il quadro giuridico, entro i quali gli enti territoriali svizzeri e francesi e le relative istituzioni pubbliche e private possano poi convenire cooperazioni nel settore sanitario con regioni e istituzioni limitrofe, conformemente ai propri interessi e bisogni. La presente revisione della legge deve garantire anche la cooperazione transfrontaliera con la Francia ai sensi di tale accordo a tempo indeterminato. Soprattutto il Cantone di Ginevra ha già manifestato a più riprese il proprio interesse a una cooperazione nel settore sanitario con le regioni limitrofe francesi.
A causa della maggiore mobilità delle persone e dei rischi legati a crisi sanitarie transfrontaliere, negli ultimi anni in Svizzera è cresciuto l’interesse a una cooperazione con i Paesi limitrofi nel settore sanitario. Questa tendenza si sta consolidando anche a livello dell’Unione europea, le cui istituzioni sono consapevoli dell’importanza di una cooperazione transfrontaliera nel settore sanitario. Ne è un segno tangibile l’adozione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei
1 FF 2004 4951