Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Per gli assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS, in cui non è possibile recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, il Consiglio federale può concedere agli assicuratori-malattie il diritto di sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni. L’articolo 105m capoverso 2 OAMal prevede già la possibilità, per l’assicuratore-malattie, di sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine stabilito.
Articolo 79a
In questo articolo sono apportati gli adeguamenti necessari in seguito alla nuova regolamentazione all’articolo 49a capoverso 3bis LAMal. Al capoverso 1 lettera b è menzionato il diritto di regresso dei Cantoni congiuntamente. Il capoverso 2 incarica l’istituzione comune di far valere il diritto di regresso per i Cantoni congiuntamente.
Articolo 95a
Affinché le disposizioni sul coordinamento previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone si applichino a complemento delle disposizioni di legge nazionali e, in caso di disposizioni divergenti, prevalgano, in ogni legge concernente le assicurazioni sociali, è stato precisato che occorre tenere conto dell’Accordo e degli atti giuridici in esso designati (cfr. messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali, n. 275.211). La disposizione di rinvio vigente deve essere aggiornata e completata con i nuovi atti giuridici menzionati nell’Accordo. Dall’entrata in vigore dell’Accordo, l’allegato II ALC è stato adeguato da tre decisioni del Comitato misto: la decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 (RU 2004 1277), la decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 (RU 2006 5851) e la decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345). Il Consiglio federale ha approvato, in virtù della sua competenza, gli aggiornamenti dell’allegato II ALC che precisano i principi di coordinamento e la loro attuazione tecnica e non richiedono adeguamenti materiali a livello di legge. L’aggiornamento dei rinvii all’allegato II ALC e agli atti giuridici comunitari in esso menzionati nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali spetta invece all’Assemblea federale.
Lo stesso vale per l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS, che finora è stato aggiornato a due riprese. È previsto un terzo aggiornamento, che richiederà anche un adeguamento dei riferimenti al diritto comunitario nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali.
Per questi motivi la disposizione di rinvio nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali è stata riformulata. Al capoverso 1 è prevista una designazione più precisa del diritto applicabile mediante un riferimento al campo d’applicazione personale, agli atti giuridici comunitari applicabili e alla versione dell’allegato II ALC applicabile alla Svizzera. Sono ora menzionati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, in cui sono stati aggiornati i principi di coordinamento dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, applicabili alla Svizzera a partire dal terzo