Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 16 pagine

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In seguito a questo adeguamento, l’articolo 41 capoverso 2 LAMal, che stabilisce che in caso di ricorso a un altro fornitore di prestazioni, per motivi d’ordine medico, l’assunzione dei costi è calcolata secondo la tariffa applicabile a questo fornitore di prestazioni, è superfluo e di conseguenza va abrogato.

Il nuovo articolo 41 capoverso 2 LAMal stabilisce che per le cure ospedaliere in Svizzera i beneficiari di rendite e i loro familiari residenti in uno Stato dell’UE/AELS hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell’elenco.

Articolo 49a capoversi 2, 2bis, 2ter e 3bis

L’articolo 49a capoverso 2 lettera b LAMal stabilisce che in caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati dell’UE con un concreto punto di riferimento in un Cantone (frontalieri e i loro familiari, familiari senza attività lucrativa di persone dimoranti in Svizzera, beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari) i Cantoni devono assumere la quotaparte cantonale secondo l’articolo 49a capoverso 2ter LAMal. È competente il Cantone in cui la persona esercita la sua attività lucrativa (questo Cantone incassa infatti le entrate fiscali) rispettivamente il Cantone competente per le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il nuovo capoverso 2bis stabilisce che questo Cantone è considerato il Cantone di domicilio ai sensi della legge.

L’articolo 49a capoverso 3bis LAMal obbliga i Cantoni ad assumere congiuntamente, in caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera a beneficiari di rendite e a loro familiari residenti in uno Stato dell’UE/AELS, la quotaparte cantonale secondo l’articolo 49a capoverso 2ter LAMal. Questa quotaparte è ripartita tra i singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente. Siccome questo gruppo di persone non ha più un concreto punto di riferimento in Svizzera, non è possibile obbligare un determinato Cantone ad assumere tali costi.

A causa delle nuove disposizioni inserite nell’articolo 49a LAMal, il nuovo capoverso 2 lettera a stabilisce che i Cantoni assumono la quotaparte cantonale per gli assicurati residenti nel Cantone. Attualmente ciò è disciplinato al capoverso 2 (per gli abitanti del Cantone). Il capoverso 2 vigente diventa inoltre il capoverso 2ter senza il riferimento agli abitanti del Cantone.

Articolo 64a capoverso 9, secondo e terzo periodo

In questa disposizione sono aggiunte due precisazioni, in modo tale da dare alle disposizioni già esistenti all’articolo 105m OAMal una base legale sufficiente.

Per gli assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS, in cui gli assicuratorimalattie possono avviare una procedura d’esecuzione in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni ad assumere l’85 per cento dei crediti.