Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398

Allegato 1 numero 55 capoverso 2

Lettera a

È precisata la posizione del conduttore di ritorno (cfr. cap. 5.6).

Lettera b

Nell’ambito della limitazione preventiva delle emissioni, per le ferrovie è limitato unicamente il campo magnetico, ma non quello elettrico. Per esprimerlo chiaramente anche nel contesto dell’autorizzazione derogatoria è precisato il termine generico di «radiazioni» utilizzato finora.

L’elenco esemplificativo delle misure da esaminare è inoltre ravvicinato a quello per le linee ad alta tensione (all. 1 n. 15 cpv. 2 lett. b). Tutte le misure tecniche ivi menzionate sono sostanzialmente possibili anche per le ferrovie.

Allegato 1 numero 55 capoverso 3 (nuovo)

Questo capoverso stabilisce l’obiettivo delle misure di limitazione delle emissioni menzionate al capoverso 2. Questa disposizione si applica solo se non è possibile rispettare il VLImp in uno o più LAUS. Le misure devono essere concepite tenendo conto di tutti i LAUS e i superamenti del VLImp devono essere ridotti al minimo nel complesso (cfr. cap. 5.7).

Allegato 1 numero 57

Questo numero contiene prescrizioni che derogano dal principio dell’articolo 9 per la modifica di vecchie ferrovie.

In analogia ai requisiti relativi alla modifica di vecchie linee ad alta tensione (all. 1 n. 17) per principio deve essere rispettato il VLImp (cpv. 1).

Il capoverso 2 formula le condizioni per un’agevolazione nel singolo caso. Il conduttore di ritorno deve essere posato il più vicino possibile ai conduttori che conducono le correnti più intense. Vanno esaminate e, nei limiti del possibile, realizzati un’altra disposizione, il cablaggio di conduttori supplementari o le schermature. Non deve essere esaminato il sito alternativo (per sito qui s’intende il tracciato della ferrovia).

Il capoverso 3 disciplina l’approccio integrale per la riduzione del campo magnetico (cfr. cap. 5.7).

Allegato 1 numero 75 capoverso 2 lettera b

Nell’ambito della limitazione preventiva delle emissioni, per gli impianti di trasmissione è limitato unicamente il campo elettrico, ma non quello magnetico. Per esprimerlo chiaramente anche nel contesto dell’autorizzazione derogatoria è precisato il termine generico di «radiazioni» utilizzato finora.

È inoltre apportato un adeguamento redazionale.

Stralcio dell’allegato 1 numero 76

La disposizione attuale è una regolamentazione derogatoria al divieto di peggioramento dell’articolo 9 vigente, che è abrogata con la presente modifica. Un rimando al nuovo articolo 9 non è necessario. In caso di modifica di vecchi impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche, per la limitazione delle emissioni si applicano gli stessi requisiti come per i nuovi impianti (cfr. cap. 4.2). Di fatto ciò corrisponde alla regolamentazione vigente.

Allegato 1 numero 85 capoverso 2 lettera b

Nell’ambito della limitazione preventiva delle emissioni, per gli impianti radar è limitato unicamente il campo elettrico, ma non quello magnetico. Per esprimerlo chiaramente anche nel contesto dell’autorizzazione derogatoria è precisato il termine generico di «radiazioni» utilizzato finora.

È inoltre apportato un adeguamento redazionale.

15/17 N293-1398