Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398

• pur restando possibili, le agevolazioni in caso di modifiche di vecchi impianti non devono essere

generali, bensì accordate nel singolo caso, se sono adottate tutte le misure di riduzione delle emissioni esigibili;

• la sostituzione di una di due linee parallele costituisce una modifica sostanziale dell’impianto. Es-

sa va eseguita in modo tale che entro la data della sostituzione della seconda linea sia possibile rispettare il VLImp.

Le prime tre constatazioni del Tribunale federale sono fondamentali: esse sono quindi applicabili alle vecchie linee ad alta tensione in generale, a prescindere dalle caratteristiche dei casi da valutare. Per coerenza, ciò deve valere anche per le vecchie ferrovie, dal momento che anch’esse beneficiano di un’agevolazione generale contraria al principio di risanamento della LPAmb.

Nella sentenza 1C_172/2011 del 15 novembre 2011, alla luce degli articoli 16−18 LPAmb il Tribunale federale ha quindi giudicato insufficienti le limitazioni preventive delle emissioni stabilite dall’ORNI per le vecchie linee ad alta tensione, in particolare in caso di modifiche sostanziali di tali impianti. Da allora in caso di progetti di modifica di vecchie linee ad alta tensione o di vecchie ferrovie occorre esaminare nel singolo caso se, in deroga all’articolo 9 ORNI, non debbano essere adottate ulteriori misure di riduzione delle emissioni. La presente revisione dell’ORNI mira a eliminare la differenza evidenziata dal Tribunale federale tra la regolamentazione del risanamento stabilita dall’ORNI e la relativa base giuridica nella LPAmb e ad aumentare la certezza del diritto.

3 Panoramica degli adeguamenti proposti

3.1 Requisiti per le vecchie linee ad alta tensione e le vecchie ferrovie

L’attuazione delle decisioni del Tribunale federale menzionate richiede un adeguamento delle disposizioni concernenti la limitazione preventiva delle emissioni in caso di modifica di vecchie linee ad alta tensione e di vecchie ferrovie. Il divieto di peggioramento della regolamentazione vigente è sostituito dall’obbligo di ridurre al minimo la densità del flusso magnetico. Inoltre per gli impianti comprendenti più linee ad alta tensione sono inserite disposizioni complementari.

3.2 Altri adeguamenti

La revisione è stata anche colta come occasione per apportare le seguenti precisazioni e aggiunte, sulla scorta delle esperienze maturate nell’ambito dell’esecuzione:

• inserimento di una disposizione concernente il monitoraggio e l’informazione ambientale nel setto-

re delle RNI;

• obbligo di accreditamento dei laboratori di prova che effettuano le misurazioni di controllo della

conformità all’ORNI degli impianti;

• trasferimento delle disposizioni tecniche dettagliate per le installazioni elettriche domestiche nella

norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT);

• precisazioni relative alla definizione di impianto e alla corrente determinante per le linee ad alta

tensione;

• precisazioni relative alla definizione di impianto e allo stato di esercizio determinante per le sotto-

stazioni e gli impianti di distribuzione destinati all’esercizio ferroviario;

• precisazioni relative allo stato di esercizio determinante e al conduttore di ritorno per gli impianti

ferroviari;

• introduzione di una strategia integrata di riduzione al minimo se in più LAUS viene superato il

VLImp di linee ad alta tensione o ferrovie;

• precisazione della nozione di radiazioni in relazione alle condizioni per la concessione di deroghe.

4/17 N293-1398