Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398
4 Requisiti per le vecchie linee ad alta tensione e le vecchie ferrovie
4.1 Principi
Spesso le misure tecniche di ottimizzazione di vecchie linee ad alta tensione e vecchie ferrovie non sono sufficienti per poter rispettare il VLImp in tutti i LAUS. In molti casi, l’impianto dovrebbe essere demolito e spostato su un nuovo tracciato, il che di norma non è giustificato per motivi economici nell’ambito della limitazione preventiva delle emissioni.
D’altro canto in caso di modifica di un vecchio impianto sussiste un potenziale tecnico di riduzione del campo magnetico non sfruttato con la regolamentazione vigente dell’ORNI, che contempla unicamente un divieto di peggioramento (art. 9). Con la presente revisione dell’ORNI si intende sfruttare tale potenziale: almeno in caso di trasformazione di un vecchio impianto o di modifica dell’esercizio, per principio occorre quindi rispettare il VLImp. Un superamento del VLImp è ancora tollerato solo se il richiedente dimostra di aver adottato tutte le misure di riduzione del campo magnetico consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. A differenza dei nuovi impianti non è richiesta un’autorizzazione derogatoria formale con i relativi obblighi di monitoraggio dell’esercizio dell’impianto. Questa procedura equivale all’obbligo di ridurre al minimo i campi magnetici superiori al VLImp.
A causa dei costi di realizzazione elevati, il Consiglio federale resta dell’idea che sia sproporzionato imporre lo spostamento o l’interramento di vecchie linee ad alta tensione in generale unicamente per motivi di riduzione preventiva del campo magnetico. Tali misure sono quindi eccettuate a priori dall’esame, in deroga al parere del Tribunale federale. Lo stesso vale per lo spostamento di un tracciato ferroviario.
4.2 Proposta di revisione
Il divieto di peggioramento di cui all’articolo 9 e tutte le disposizioni dell’allegato 1 che vi fanno riferimento sono abrogati. Il divieto è sostituito al principio sancito dal Tribunale federale, secondo cui in
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caso di modifiche sostanziali di vecchi impianti le emissioni vanno limitate come per i nuovi impianti. Per le stazioni di trasformazione, le sottostazioni e gli impianti di distribuzione nonché gli impianti di trasmissione e gli impianti radar ciò corrisponde alla regolamentazione vigente. Ciò che s’intende per modifica è stabilito per ogni categoria di impianto nell’allegato 1: ai numeri 12 capoversi 7 e 8 (linee ad alta tensione), 22 capoverso 2 (stazioni di trasformazione), 32 capoverso 2 (sottostazioni e impianti di distribuzione), 52 capoverso 2 (ferrovie), 62 capoverso 5 (impianti di trasmissione per la telefonia mobile), 72 capoverso 2 (impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche) e 82 capoverso 2 (impianti radar).
Le deroghe al principio menzionato devono essere stabilite espressamente nell’allegato 1. Sono previste deroghe per le linee ad alta tensione (all. 1 n. 17) e le ferrovie (all. 1 n. 57). In caso di modifica di questi impianti, il VLImp può essere superato se sono adottate tutte le misure di riduzione del campo magnetico consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. In questo caso non è tuttavia mai richiesto l’esame di un nuovo tracciato. Non va preso in considerazione neanche l’interramento di una linea aerea, a meno che essa non debba comunque essere demolita. Contrariamente alla realizzazione o alla modifica di nuovi impianti si rinuncia a una deroga formale e al relativo monitoraggio dell’esercizio dell’impianto.
È così creato uno strumento flessibile, che consente di sfruttare il potenziale di riduzione del campo magnetico nel singolo caso. Le modifiche definite nell’allegato 1 numero 12 capoversi 7 e 8 o numero 52 capoverso 2 costituiscono progetti edili o adeguamenti dell’esercizio con potenziali ripercussioni sul campo magnetico, che per principio possono essere ridotte mediante misure tecniche. I lavori di manutenzione che non modificano la disposizione e l’esercizio dell’impianto non offrono invece praticamente alcuna possibilità di ridurre il campo magnetico. Ciò vale anche per la sostituzione di parti dell’impianto obsolete. A tali progetti non si applica pertanto l’obbligo di riduzione al minimo applicabile
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Sono considerati vecchi gli impianti la cui autorizzazione è passata in giudicato prima del 1° febbraio 2000.
5/17 N293-1398