Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398

dell’esercizio secondo l’orario è molto onerosa e che, malgrado l’orario predefinito, l’esercizio effettivo può avere un influsso notevole sulle correnti di alimentazione e sui campi magnetici. Manca inoltre un’indicazione relativa al periodo di tempo determinante. Le ferrovie sono l’unica categoria di impianti nell’allegato 1 ORNI, per cui lo stato di esercizio determinante non è fissato in base a una limitazione tecnica (p. es. dimensionamento dei conduttori, potenza nominale), bensì in base all’esercizio reale. Siccome quest’ultimo può variare nel corso del tempo, per il futuro è necessario fissare uno stato preciso. Accertamenti di base hanno inoltre rivelato che la corrente immessa nella linea di contatto rappresenta una grandezza diretta e facile da determinare per valutare il campo magnetico. Lo stato di esercizio determinante va quindi stabilito in base alla corrente immessa.

Un’efficace misura di riduzione del campo magnetico è un conduttore di ritorno, che assorba le correnti di ritorno. L’allegato 1 numero 55 capoverso 1 e numero 56 esige un conduttore di ritorno il più vicino possibile al filo di linea. Accertamenti di base ed esperienze pratiche evidenziano che questa non è sempre la posizione più efficace per il conduttore di ritorno. Per compensare il più possibile il campo magnetico, esso va invece posizionato il più vicino possibile al o ai conduttori che conducono la corrente più intensa, il che non corrisponde sempre al filo di linea. In futuro bisognerà tener conto di questo dettaglio nell’ambito della realizzazione di nuovi impianti o della modifica di vecchi impianti ferroviari.

5.7 Approccio integrale di riduzione al minimo per linee ad alta tensione e ferrovie

Considerato il poco spazio disponibile in una Paese come la Svizzera, fortemente edificato, non è sempre possibile rispettare il VLImp in tutti i LAUS situati lungo una linea ad alta tensione o una tratta ferroviaria. Superamenti sono ammessi se il campo magnetico ancora superiore al VLImp può essere ridotto al minimo in questi LAUS. Le misure di riduzione delle emissioni possono sgravare in modo differenziato dal campo magnetico ogni singolo LAUS. Può addirittura accadere che una misura riduca il campo magnetico di un LAUS ma faccia aumentare quello di un altro LAUS. Per garantire un utilizzo efficiente delle risorse occorre quindi avere una visione d’insieme. Una riduzione al minimo del campo magnetico dovrà, in futuro, essere effettuata nel complesso, ossia tenendo conto di tutti i LAUS che superano il VLImp. È così possibile fissare delle priorità in modo da impiegare le risorse in modo ottimale, ad esempio per risanare LAUS esposti a valori nettamente superiori al VLImp e investire poco o niente in caso di superamenti minimi.

L’approccio integrale di riduzione al minimo è ora introdotto per la realizzazione di nuove linee ad alta tensione e ferrovie (all. 1 n. 15 e 55), la modifica di vecchie linee ad alta tensione e vecchie ferrovie (all. 1 n. 17 e 57) e per l’ottimizzazione dell’occupazione di fase di vecchie linee ad alta tensione (all. 1

n. 16).

6 Le singole disposizioni

Ingresso

L’articolo 44 capoverso 2 LPAmb è completato quale base giuridica per il nuovo articolo 19b (Monitoraggio ambientale).

Articolo 3 capoverso 1

Un impianto è considerato vecchio se la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato all’entrata in vigore della presente ordinanza (ossia il 1° febbraio 2000). Per gli impianti destinati al trasporto di energia elettrica, che comprendono più linee autorizzate a date distinte, questa definizione è equivoca. Il nuovo secondo periodo chiarisce la situazione: tali impianti sono considerati vecchi nel complesso se almeno una linea era già autorizzata prima dell’entrata in vigore dell’ORNI. A essere determinante è la prima approvazione del piano, che ha consentito la costruzione della linea. Eventuali adeguamenti successivi, anche se sono stati approvati dopo il 1° febbraio 2000, non entrano in considerazione. Se invece l’ultima parte «vecchia» di un impianto è sostituita o rimossa, all’impianto è attribuito lo stato «nuovo» (cfr. anche all. 1 n. 12 cpv. 8 nella nuova versione).

9/17 N293-1398