Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398

Stralcio dell’allegato 1 numero 86

La disposizione attuale è una regolamentazione derogatoria al divieto di peggioramento dell’articolo 9 vigente, che è abrogata con la presente modifica. Un rimando al nuovo articolo 9 non è necessario. In caso di modifica di vecchi impianti radar, per la limitazione delle emissioni si applicano gli stessi requisiti come per i nuovi impianti (cfr. cap. 4.2). Di fatto ciò corrisponde alla regolamentazione vigente.

7 Ripercussioni della revisione

7.1 Per la Confederazione

Allo stato attuale delle conoscenze, per la Confederazione la revisione comporta un onere supplementare per il monitoraggio e l’informazione ambientale (art. 19b) nel settore delle RNI, per quanto concerne sia la rilevazione delle immissioni che il monitoraggio della ricerca scientifica sugli effetti delle RNI per la salute. Al termine dell’indagine conoscitiva si procederà alla verifica di questo onere supplementare e alla valutazione di possibilità di finanziamento che non incidono sul bilancio. Se malgrado ciò dovesse risultare un onere supplementare in termine finanziari o di personale per la Confederazione questo sarebbe oggetto di una richiesta al Consiglio federale nel quadro del presente progetto di revisione.

7.2 Per i Cantoni

Il progetto non ha alcuna ripercussione sull’esecuzione cantonale dell’ORNI.

7.3 Per le aziende elettriche

Le limitazioni preventive delle emissioni in caso di modifiche di vecchie linee ad alta tensione sono inasprite. In futuro, nei LAUS dovrà essere rispettato il VLImp, nei limiti del possibile. In caso contrario, devono essere adottate tutte le misure di limitazione della densità del flusso magnetico consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. È presumibile che in caso di modifiche di vecchi impianti saranno necessari più accertamenti e misure rispetto ad ora, dal momento che oggi si applica unicamente il divieto di peggioramento. Vista la diversità di configurazioni prevedibili, una stima dei costi sarebbe soggetta a grandi incertezze. Si può tuttavia affermare che la proporzionalità dovrà essere garantita in ogni singolo caso: possono essere pretese unicamente le misure consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Non sarà necessario esaminare a priori lo spostamento o l’interramento del vecchio impianto, se quest’ultimo non deve essere demolito comunque per altri motivi.

Le aziende elettriche beneficeranno di un’agevolazione amministrativa per il fatto di non dover più documentare nella scheda dei dati sul sito lo stato iniziale in caso di modifica di un vecchio impianto. Per queste modifiche, inoltre, si rinuncia sostanzialmente a misurazioni di collaudo.

7.4 Per le imprese ferroviarie

Le limitazioni preventive delle emissioni in caso di modifiche di vecchie ferrovie sono inasprite. Da un lato l’elenco delle modifiche considerate sostanziali è esteso e dall’altro in futuro in caso di modifiche nei LAUS dovrà essere rispettato il VLImp, nei limiti del possibile. In caso contrario, devono essere adottate tutte le misure di limitazione della densità del flusso magnetico consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. È presumibile che in futuro in caso di modifiche di vecchi impianti saranno necessari più accertamenti e misure rispetto ad ora, dal momento che oggi si applica unicamente il divieto di peggioramento. Vista la diversità di configurazioni prevedibili, una stima dei costi sarebbe soggetta a grandi incertezze. Si può tuttavia affermare che la proporzionalità dovrà essere garantita in ogni singolo caso: possono essere pretese unicamente le misure consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Non sarà necessario esaminare a priori lo spostamento del tracciato della ferrovia, se quest’ultimo non è comunque previsto per altri motivi.

16/17 N293-1398