Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398

Articolo 3 capoverso 2 lettera c

Adeguamento del rimando al titolo modificato dell’allegato 1 numero 5.

Articolo 9

Il divieto di peggioramento in caso di modifica di vecchi impianti è sostituito dalla nuova regolamentazione, secondo cui i vecchi impianti modificati devono rispettare le prescrizioni concernenti la limitazione delle emissioni dei nuovi impianti, a meno che l’allegato 1 non contempli prescrizioni derogatorie (cfr. cap. 4.2).

bis bis

Articoli 12 capoverso 2 e 14 capoverso 2

Le misurazioni delle radiazioni, che servono da base per le decisioni delle autorità, o i relativi controlli saranno in futuro effettuati da laboratori di prova accreditati (cfr. cap. 5.2).

Articolo 19b (nuovo)

L’UFAM è incaricato espressamente del monitoraggio e dell’informazione ambientale nel settore delle RNI (cfr. cap. 5.1).

Allegato 1 numero 12 capoversi 4 e 5

Sono ora considerate un impianto (unico) solo linee aeree tra di loro o linee sotterranee tra di loro (cfr. cap. 5.4).

Allegato 1 numero 12 capoverso 6

Precisazione dello stato di esercizio in base a cui è determinata la zona di prossimità di una linea. Senza questa specificazione, l’estensione della zona di prossimità non è determinata in modo inequivocabile per certe disposizioni dei conduttori, in particolare per i tralicci a due traverse.

Stralcio dell’allegato 1 numero 12 capoverso 7 nella versione vigente

La definizione di «tracciato della linea» non è più necessaria poiché viene stralciata nell’unico punto in cui era utilizzata finora nella versione vigente (all. 1 n. 15 cpv. 2 lett. b) (cfr. relativo commento).

Allegato 1 numero 12 capoverso 7 (sostituisce il cpv. 8 nella versione vigente)

Le sei lettere enumerano in modo esaustivo le fattispecie considerate una modifica di una linea ad alta tensione (o un impianto comprendente più linee ad alta tensione) ai sensi della presente ordinanza. Si tratta di adeguamenti associati a interventi edili degni di nota e/o in grado di modificare il campo magnetico generato dall’impianto. Per questi adeguamenti, secondo l’articolo 11 capoverso 1 occorre aggiornare la scheda dei dati sul sito. In caso di adeguamento di un vecchio impianto si applica l’allegato 1 numero 17. In caso di adeguamento di un nuovo impianto si applicano i requisiti per i nuovi impianti (art. 6 e all. 1 n. 15).

Lettera a

Per modifica s’intendono tutti gli adeguamenti edili che vanno al di là di semplici lavori di manutenzione. Un elenco non esaustivo di lavori di manutenzione figura all’articolo 9a dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25). Sono adeguamenti che non servono unicamente alla manutenzione ad esempio la posa di un tratto di linea supplementare su una linea aerea, la modifica della posizione dei conduttori di una linea aerea o sotterranea o l’aumento della sezione del conduttore mediante la sostituzione di conduttori semplici con conduttori a fascio. La sostituzione 1:1 di funi o di cavi senza modificare la posizione dei conduttori e la corrente determinante è invece considerata manutenzione.

Lettera b

Anche la realizzazione di una linea in uno spazio ristretto con una linea esistente rappresenta una modifica dell’impianto. Questo genere di intervento importante può tradursi in un aumento del campo magnetico. Spesso offre però anche la possibilità di compensare parzialmente il campo magnetico,

10/17 N293-1398