Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398

misurazioni con il livello di affidabilità richiesto. Tale capacità deve essere dimostrata nel quadro di una verifica. Per il momento, nove laboratori di prova sono accreditati per effettuare misurazioni conformi alle raccomandazioni dell’UFAM/METAS nel settore della telefonia mobile, delle radiotrasmissioni e delle linee ad alta tensione.

Le misure di collaudo consentono di controllare se l’intensità di radiazione calcolata, in base alla quale l’impianto è stato autorizzato, corrisponde alla realtà. In caso di forte divergenza dei risultati dei due metodi di rilevamento, l’autorità dispone le misure necessarie. Per garantire un’esecuzione sicura dal punto di vista legale, l’autorità deve potersi affidare alla qualità delle misure di collaudo. Per tale ragione, l’UFAM e il METAS hanno precisato già nelle loro raccomandazioni che le misurazioni possono essere effettuate soltanto da servizi accreditati. Tale raccomandazione sarà ora disciplinata in misura

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vincolante nell’ORNI attraverso due nuove disposizioni (artt. 12 cpv. 2 e 14 cpv. 2 ).

5.3 Trasferimento delle disposizioni tecniche dettagliate per le installazioni elettriche do-

mestiche

Al momento dell’elaborazione dell’ORNI si è cercato di imporre la limitazione preventiva delle emissioni per tutte le sorgenti note che possono provocare un’esposizione a lungo termine dell’uomo nei LAUS. Tra queste fonti figurano anche installazioni elettriche domestiche, per le quali l’allegato 1 numero 4 fissa misure tecniche di riduzione del campo magnetico.

Nell’ottica odierna appare adeguato dal punto di vista della sistematica sancire nell’ORNI unicamente il principio di riduzione preventiva al minimo del campo magnetico e trasferire le disposizioni tecniche dettagliate nella norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT), che rappresenta la normativa tecnica determinante per la realizzazione di impianti elettrici a bassa tensione.

Tale trasferimento può essere attuato nell’ambito della revisione della NIBT in corso.

5.4 Delimitazione del concetto di impianto per le linee ad alta tensione

L’allegato 1 numero 12 capoversi 4 e 5 dell’ORNI stabilisce le condizioni secondo le quali due linee ad alta tensione parallele devono essere trattate come un unico impianto e di conseguenza devono rispettare il VLImp in combinazione. Questa disposizione prende spunto dal fatto fisico che i campi magnetici di due linee parallele vicine s’influenzano reciprocamente. A seconda dell’occupazione di fase i campi magnetici si amplificano o si compensano parzialmente. Per questo motivo, l’occupazione di fase va ottimizzata per l’intero sistema.

L’esperienza mostra che questo potenziale di ottimizzazione non è automatico in ogni configurazione di linee parallele. In particolare quando una linea sotterranea corre parallela a una linea aerea un’ottimizzazione dell’intero sistema influenza solo marginalmente la densità del flusso magnetico dell’intero impianto. La definizione di impianto vigente esige tuttavia che in un caso del genere siano incluse nella procedura di approvazione del piano sia la linea sotterranea sia la linea aerea, con il relativo onere di coordinamento per i titolari delle linee.

Tali ostacoli, che non comportano alcun miglioramento percettibile del carico inquinante, vanno eliminati. In futuro dovranno quindi essere raggruppate in un unico impianto solo le linee aeree tra di loro e le linee sotterranee tra di loro.

5.5 Definizioni più precise per le sottostazioni e gli impianti di distribuzione

Le sottostazioni o gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto si distinguono da quelli dell’approvvigionamento elettrico generale per vari aspetti. Nell’allegato 1 numero 3 ORNI sono quindi necessarie precisazioni corrispondenti del concetto di impianto e dello stato di esercizio determinante.

5.6 Novità nell’allegato 1 numero 5: «Ferrovie» (finora: «Ferrovie e tram»)

Secondo la legislazione sulle ferrovie, i tram sono considerati ferrovie e non devono essere menzionati separatamente in questo numero. Il termine «tram» è quindi stralciato in tutta l’ordinanza.

Secondo l’allegato 1 numero 53 per stato di esercizio determinante di una ferrovia s’intende l’esercizio secondo l’orario con treni passeggeri e treni merci. Nella pratica è emerso che la rilevazione

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