Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398
Stralcio dell’allegato 1 numero 36
La disposizione attuale è una regolamentazione derogatoria al divieto di peggioramento dell’articolo 9 vigente, che è abrogata con la presente modifica. Un rimando al nuovo articolo 9 non è necessario. In caso di modifica di vecchie sottostazioni e di vecchi impianti di distribuzione, per la limitazione delle emissioni si applicano gli stessi requisiti come per i nuovi impianti (cfr. cap. 4.2). Di fatto ciò corrisponde alla regolamentazione vigente.
Allegato 1 numero 4
Il numero concernente la limitazione preventiva delle emissioni delle installazioni elettriche domestiche è snellito e le disposizioni tecniche dettagliate sono trasferite nella norma per le installazioni a bassa tensione (cfr. cap. 5.3). Queste disposizioni sono applicabili quando le installazioni sono «eseguite». Esse non sono pertanto applicabili alle installazioni già esistenti.
Allegato 1 numero 5 (Titolo) e numero 51
Secondo la legislazione sulle ferrovie, la nozione di «ferrovie» comprende sia le ferrovie che i tram. I tram non vengono quindi più menzionati separatamente (cfr. cap. 5.6).
Allegato 1 numero 52 capoverso 2
Due lettere enumerano in modo esaustivo le fattispecie considerate modifiche ai sensi della presente ordinanza. Si tratta di adeguamenti associati a interventi edili degni di nota e/o in grado di modificare il campo magnetico generato dall’impianto. Per questi adeguamenti occorre aggiornare la scheda dei dati sul sito. In caso di adeguamento di un vecchio impianto si applica l’allegato 1 numero 57. In caso di adeguamento di un nuovo impianto si applicano i requisiti per i nuovi impianti (art. 6 e all. 1 n. 55).
Lettera a
Precisazione della definizione vigente, secondo cui l’aumento del numero di binari è considerato una modifica ai sensi della presente ordinanza solo se si tratta di binari elettrificati.
Lettera b (nuova)
A differenza del filo di linea, la posizione delle linee di alimentazione, ausiliarie, di circonvallazione e di supporto e dei conduttori di ritorno non è vincolata in modo fisso al tracciato della ferrovia. Il collocamento adeguato di tali linee supplementari consente di ridurre il campo magnetico nei LAUS. La sostituzione o la modifica di un impianto della linea di contatto permette di ottimizzare la posizione di queste linee supplementari in funzione del campo magnetico. Se un impianto della linea di contatto comprende per contro solo il filo di linea e la fune portante, non vi è alcun potenziale per ridurre il campo magnetico, poiché la loro posizione non può essere modificata. La sostituzione di un impianto della linea di contatto di questo genere non è quindi considerata una modifica.
Allegato 1 numero 53
Lo stato di esercizio determinante per gli impianti ferroviari è ora definito in base alla corrente immessa nella linea di contatto (cfr. cap. 5.6). È inoltre stabilito che questa corrente va calcolata non solo per l’esercizio attuale, bensì anche per l’esercizio previsto in futuro. Quale orizzonte temporale delle previsioni si considerano i piani comunque elaborati dalle imprese ferroviarie.
Secondo il numero 54, il VLImp si applica al valore efficace medio della densità del flusso magnetico misurato sull’arco di 24 ore. Studi di base hanno mostrato una stretta correlazione tra il campo magnetico medio sull’arco di 24 ore e la media delle correnti immesse nell’impianto della linea di contatto sull’arco di 24 ore. Per valutare il rispetto del VLImp è quindi sufficiente basarsi sul valore medio della corrente immessa sull’arco di 24 ore. Tale corrente, definita come corrente determinante, può essere sia prevista sia misurata. Questa grandezza è utilizzata già oggi nei piani e nelle misurazioni di collaudo al posto dello stato di esercizio determinante. Si tratta di una prassi collaudata, che è ora recepita nell’ordinanza con la nuova formulazione.
14/17 N293-1398