Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398
per rilevare le immissioni di RNI a cui è esposta giornalmente la popolazione. In primo piano vi sono modellizzazioni al computer, basate sui dati dell’impianto e di esercizio disponibili, nonché misurazioni delle immissioni allo scopo di formulare una conclusione rappresentativa per l’intera popolazione, attribuire le immissioni ai singoli gruppi di fonti e rilevare le tendenze a lungo termine. Il tutto va attuato tenendo conto, nei limiti del possibile, dei programmi di monitoraggio già utilizzati in singoli Cantoni e città.
Il rilevamento delle immissioni non è sufficiente, occorre anche garantire che tali immissioni non siano dannose o moleste per l’uomo e l’ambiente. Per questa ragione, all’articolo 13 capoverso 1 LPAmb, il Consiglio federale è incaricato di fissare, mediante ordinanza, i valori limite d’immissione (VLI), cosa che ha fatto nel 1999 nell’allegato 2 ORNI. I VLI devono essere fissati rispettando i criteri di cui agli articoli 8 e 13 capoverso 2 nonché, conformemente alla prassi riconosciuta e alla dottrina, all’articolo 14 lettere a e b LPAmb. I VLI devono pertanto essere emanati in base a una valutazione dei rischi conformemente allo stato della scienza e all’esperienza in merito agli effetti dannosi o molesti delle RNI. Visti i progressi della ricerca scientifica su tali effetti e il rapido sviluppo delle tecnologie è necessario rivedere periodicamente la valutazione dei rischi e, se del caso, adeguare i VLI al nuovo stato della scienza o all’esperienza. A tal fine occorre esaminare e valutare costantemente i risultati della ricerca scientifica e le conoscenze risultanti dall’esperienza.
Sia la rilevazione del carico inquinante sia la valutazione dei rischi sono elementi del monitoraggio ambientale di competenza del Consiglio federale. Per il momento non esiste alcuna rilevazione sistematica delle immissioni da parte della Confederazione. Finora la valutazione dei rischi è stata effettuata dall’UFAM mediante posti di lavoro a tempo determinato e mandati assegnati a esperti esterni. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato ripetutamente che la valutazione dei rischi costituisce un obbligo e un compito permanente delle autorità federali.
Una nuova disposizione inserita nell’ordinanza (art. 19b) consentirà di affidare all’UFAM, in qualità di servizio della Confederazione competente in materia ambientale, il compito di rilevare le immissioni RNI nell’ambiente e di effettuare la valutazione dei rischi. L’aspetto centrale è il carico di RNI generato dagli impianti disciplinati dall’ORNI. Non sono considerati le immissioni e gli effetti dei beni di consumo quali gli apparecchi elettrici o i telefoni cellulari.
Sono così raggiunti i seguenti obiettivi:
• il pubblico può essere informato obiettivamente sul carico di RNI, sulle loro fonti e sul grado di
raggiungimento dei valori limite dell’ORNI. Tale informazione contribuisce a rendere più obiettive la discussione e la percezione dei rischi, spesso improntate a mancanza di conoscenze;
• l’UFAM dispone della basi scientifiche per proporre al Consiglio federale un adeguamento dei VLI
dell’ORNI, se ciò dovesse rivelarsi necessario in base alla ricerca scientifica o all’esperienza;
• viceversa l’UFAM può motivare in qualsiasi momento nei confronti del pubblico il motivo per cui i
VLI vigenti corrispondono allo stato della scienza e all’esperienza;
• gli effetti del rapido sviluppo tecnologico sull’esposizione della popolazione a RNI, in particolare
nel settore della comunicazione senza filo, possono essere descritti a lungo termine;
• la ricerca può disporre di dati sulle immissioni per studi epidemiologici.
5.2 Accreditamento per le misurazioni
Secondo gli articoli 12 e 14 ORNI, le autorità controllano il rispetto del VLI e del VLImp attraverso misurazioni o calcoli, basandosi anche sui rilevamenti di terzi. L’UFAM raccomanda inoltre i metodi di misurazione e di calcolo idonei.
Nella maggior parte dei casi, le misurazioni non vengono effettuate direttamente dalle autorità ma da laboratori specializzati. In particolare, le misure di collaudo effettuate dopo la messa in esercizio, mediante le quali si controllano gli impianti realizzati in base a calcoli, presuppongono elevate conoscenze, esperienza e dispositivi di misura calibrati. Per garantire la qualità, il Servizio di accreditamento svizzero offre la possibilità ai laboratori addetti alle misurazioni, in base alle relative raccomandazioni dell’UFAM e dell’Istituto federale di metrologia (METAS), di ottenere un accreditamento per tali misurazioni. L’accreditamento conferma che il laboratorio di prova è in grado di effettuare e valutare le
7/17 N293-1398