Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398
2 Motivo della modifica dell’ORNI
In due decisioni, il Tribunale federale si è occupato del privilegio dei vecchi impianti, esaminandone la conformità con le disposizioni relative al risanamento di cui agli articoli 16−18 LPAmb.
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• Nella sentenza 1A.184/2003 del 9 giugno 2004, il Tribunale federale è giunto alla conclusione
che, considerando tutti gli interessi, per le vecchie linee ad alta tensione la limitazione a un’unica misura consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche è sostanzialmente adeguata, dal momento che consente, da un lato, di evitare lunghe procedure di risanamento e di ricorso dall’esito incerto e, dall’altro, di risanare tutte le linee ad alta tensione esistenti a breve termine. Già dopo pochi anni dall’entrata in vigore dell’ORNI sarà così possibile registrare una diminuzione su scala nazionale delle radiazioni non ionizzanti emesse dalle linee ad alta tensione, anche se non sarà raggiunto ovunque il livello basso del VLImp (consid. 4.6).
L’allegato 1 numero 16 ORNI (come pure le altre disposizioni dell’ORNI e dei suoi allegati) va tuttavia applicato alla luce dei principi della LPAmb. Questa regolamentazione non deve far sì che linee ad alta tensione esistenti possano continuare a essere utilizzate e addirittura modificate per anni senza mai esaminare altre misure di limitazione preventiva delle emissioni economicamente esigibili; in virtù dell’articolo 18 LPAmb, tale esame è sempre obbligatorio in caso di modifica sostanziale di un impianto.
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• Nella sentenza 1C_172/2011 del 15 novembre 2011, il Tribunale federale ha esaminato, nel caso
di un vecchio impianto comprendente due linee ad alta tensione parallele, se in caso di sostituzione di una delle due linee il divieto di peggioramento di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a ORNI rispetta i principi applicabili ai risanamenti di cui agli articoli 16−18 LPAmb.
Per prima cosa la corte ha rilevato che la sostituzione di una delle due linee costituisce una modifica sostanziale dell’impianto. Facendo riferimento alla letteratura esso ha poi stabilito che in un caso del genere il divieto di peggioramento non rispetta i principi della LPAmb menzionati. Al considerando 3.7.3 osserva che secondo l’articolo 18 capoverso 1 LPAmb una modifica sostanziale dell’impianto fa scattare l’obbligo di risanamento. Quest’ultimo si applica all’intero impianto senza alcuna distinzione tra parti vecchie e nuove e l’obiettivo del risanamento deve essere di fare in modo che l’impianto rispetti le disposizioni relative alla protezione dell’ambiente applicabili ai nuovi impianti, tra cui figura anche la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 11 capoverso 2 LPAmb, ossa il rispetto dei VLImp dell’allegato 1 ORNI.
Nell’ambito delle RNI a bassa frequenza, la limitazione preventiva delle emissioni assume particolare rilievo per via dell’effetto di protezione limitato dei valori limite d’immissione. Sussiste pertanto un interesse pubblico a far sì che anche le linee ad alta tensione esistenti rispettino il VLImp nel senso di un margine di sicurezza. Per principio, sui tratti modificati va pertanto richiesto già oggi il rispetto del VLImp in tutti i LAUS. Non sono tuttavia escluse agevolazioni. Ciò presuppone però che oltre ad aver ottimizzato l’occupazione di fase siano state adottate anche tutte le altre misure di limitazione delle radiazioni, quali un altro sito, un’altra disposizione dei conduttori, il cablaggio o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. L’obiettivo deve essere di garantire che entro la data della sostituzione totale dell’impianto i VLImp siano rispettati in tutti i LAUS (consid. 3.8).
In sintesi, il Tribunale federale formula quindi le seguenti constatazioni relative alla limitazione preventiva delle emissioni per le linee ad alta tensione:
• a lungo termine l’obiettivo deve essere di fare in modo che anche i vecchi impianti soddisfino gli
stessi requisiti di quelli nuovi;
• occorre mirare al rispetto del VLImp al più tardi al momento di una modifica sostanziale di un vec-
chio impianto. L’agevolazione generale sotto forma del divieto di peggioramento di cui all’articolo 9 ORNI non soddisfa le disposizioni relative ai risanamenti della LPAmb;
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http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.06.2004_1A.184/2003
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http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.11.2011_1C_172/2011
3/17 N293-1398