Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 17 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: N293-1398

Allegato 1 numero 17

Questo numero contiene prescrizioni che derogano dal principio dell’articolo 9 per la modifica di vecchie linee ad alta tensione (cfr. cap. 4.2).

In linea di principio deve essere rispettato il VLImp (cpv. 1).

Il capoverso 2 formula le condizioni per un’agevolazione nel singolo caso. Vanno esaminate e, nei limiti del possibile, realizzate l’ottimizzazione dell’occupazione di fase, un’altra disposizione dei conduttori e le schermature. Non devono essere esaminati un tracciato alternativo o l’interramento (cfr. cap. 4.1).

Il capoverso 3 disciplina l’approccio integrale per la riduzione del campo magnetico (cfr. cap. 5.7).

Il capoverso 4 riguarda il caso speciale dei vecchi impianti comprendenti più linee. Esso attua quanto chiesto dal Tribunale federale, ossia che le sostituzioni parziali degli impianti siano eseguite in modo tale che al momento della sostituzione totale dell’impianto sia possibile rispettare il VLImp.

Allegato 1 numero 25 capoverso 2

Nell’ambito della limitazione preventiva delle emissioni, per le stazioni di trasformazione è limitato unicamente il campo magnetico, ma non quello elettrico. Per esprimerlo chiaramente anche nel contesto dell’autorizzazione derogatoria è precisato il termine generico di «radiazioni» utilizzato finora.

È inoltre apportato un adeguamento redazionale.

Stralcio dell’allegato 1 numero 26

La disposizione attuale è una regolamentazione derogatoria al divieto di peggioramento dell’articolo 9 vigente, che è abrogata con la presente modifica. Un rimando al nuovo articolo 9 non è necessario. In caso di modifica di vecchie stazioni di trasformazione, per la limitazione delle emissioni si applicano gli stessi requisiti come per i nuovi impianti (cfr. cap. 4.2). Di fatto ciò corrisponde alla regolamentazione vigente.

Allegato 1 numero 32 capoverso 1 lettera b (nuovo)

La definizione di impianto è completata per le sottostazioni e gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto. In questi impianti conducono corrente elettrica non solo le parti sotto alta tensione, bensì anche i conduttori di ritorno al potenziale di terra. Tutti gli elementi conduttori di corrente influenzano il campo magnetico.

Allegato 1 numero 33 capoverso 2 (nuovo)

Questo nuovo capoverso precisa lo stato di esercizio determinante per le sottostazioni e gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto. Lo stato di esercizio determinante non è lo stesso per il lato alta tensione e per il lato bassa tensione. Per il lato alta tensione si tratta dell’esercizio alla potenza nominale, come per le sottostazioni dell’approvvigionamento elettrico generale. Il lato bassa tensione è collegato elettricamente agli impianti della linea di contatto. Per quest’ultimo la corrente determinante è quindi il valore medio sull’arco di 24 ore, come per le ferrovie.

Allegato 1 numero 35 capoverso 2

Nell’ambito della limitazione preventiva delle emissioni, per le sottostazioni e gli impianti di distribuzione è limitato unicamente il campo magnetico, ma non quello elettrico. Per esprimerlo chiaramente anche nel contesto dell’autorizzazione derogatoria è precisato il termine generico di «radiazioni» utilizzato finora.

È inoltre apportato un adeguamento redazionale.

13/17 N293-1398