Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine

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Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo

prestazioni. Tali accordi possono chiaramente essere conclusi anche senza un’esplicita base legale, come dimostra la pratica. La mancanza di un’apposita base legale comporta tuttavia che il margine di manovra per gestire l’attività di controllo mediante la stipula di accordi di prestazioni è molto limitato. Ciò significa che la SECO non può esercitare pressoché alcun influsso sull’attività di controllo dei Cantoni.

1.2.7 Sanzione delle infrazioni agli obblighi di annuncio

In caso di infrazioni le autorità specializzate riescono a far applicare gli obblighi su cui vigilano gli organi di controllo. Per quanto riguarda gli obblighi di iscrizione o annuncio ai sensi degli articoli 136 OAVS e 3a OIFo (prima del 1° gennaio 2014: 13a OIFo) vi sono alcune eccezioni. Le casse di compensazione e le autorità fiscali verificano al momento della presentazione del conteggio salariale se il salario del lavoratore è stato effettivamente conteggiato. Ai fini dell’AVS non è necessaria la rigida applicazione dell’articolo 136 OAVS (cfr. le risposte del Consiglio federale alle mozioni Niederberger 14.3728 e Gmür 14.3879). Tuttavia, in tal modo il potenziale di prevenzione di questi obblighi non viene sfruttato.

Attualmente, inoltre, né il diritto in materia di imposte federali dirette e né il diritto in materia di AVS prevedono sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di annuncio/iscrizione di cui agli articoli 3a OIFo e 136 OAVS. Poiché secondo il DEFR questi due articoli (3a OIFo e 136 OAVS) svolgono un ruolo importante nella prevenzione di violazioni degli obblighi di

conteggio, la loro attuazione andrebbe migliorata. Per tali ragioni, la violazione degli articoli 136 OAVS e 3a OIFo deve essere passibile di pena. Dal momento che gli organi di controllo rilevano autonomamente tali violazioni e possono dunque imporre subito una multa, questa competenza può essere affidata direttamente a loro. Poiché una violazione dell’obbligo di annuncio di cui all’articolo 3 OIFo richiede – analogamente a quanto prevede il diritto sugli stranieri – l’esame e l’eventuale attuazione di altre conseguenze amministrative e penali, ai fini di un perseguimento efficiente è opportuno prevedere in quest’ambito il sanzionamento diretto da parte delle autorità fiscali cantonali. Il perseguimento di tali violazioni nell’ambito del diritto sulle imposte alle fonte viene affidato dunque alle autorità fiscali competenti in materia.

1.3 Attuazione

L’attuazione delle nuove disposizioni non determina modifiche sostanziali per quanto

concerne le competenze degli organi cantonali di controllo. La novità sarebbe quella di affidare loro anche la competenza sanzionatoria diretta per infrazioni all’obbligo di annuncio.

1.4 Interventi parlamentari

L’avamprogetto è un proseguimento del mandato legale di cui all’articolo 20 LLN, che chiedeva la valutazione nonché il relativo rapporto e la presentazione di proposte al

Consiglio federale; esso non comporta la liquidazione di alcun intervento parlamentare.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Art. 2

La procedura di conteggio semplificata non viene applicata esclusivamente dalle persone previste originariamente dalla procedura. Si ripetono con sempre maggiore frequenza i casi in cui la procedura è stata utilizzata ai fini di un vantaggio fiscale. Ad esempio si fondano società al solo fine di eliminare una parte del salario imponibile e di beneficiare dell’aliquota del 5 per cento. Considerando la progressione, questo strumento permette di ottenere in

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