Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine
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Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo
attribuire all’autorità cantonale competente la possibilità di perseguire penalmente tali
infrazioni inerenti al diritto in materia di AVS. L’attribuzione di questa competenza all’organo di controllo è stata auspicata.
In caso di attuazione, la SECO elaborerebbe insieme ai partner coinvolti un’apposita direttiva sulle modalità del sanzionamento. Andrebbe considerato il fatto che ignorare l’obbligo di annuncio non determina ancora alcun danno diretto alla cassa di compensazione o all’ufficio fiscale.
3 Adeguamenti nel diritto delle assicurazioni sociali
3.1 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
L’articolo 87 LAVS contiene fattispecie penali punite come reati. Secondo l’attuale articolo 87 secondo comma LAVS, sottrarsi all’obbligo di pagare i contributi è un reato punibile
penalmente. Secondo questa disposizione, è perseguibile penalmente chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte,
all’obbligo di pagare i contributi. Ciò presuppone un inganno intenzionale. La semplice
omissione non costituisce un’infrazione del secondo comma. I datori di lavoro affiliati a una cassa di compensazione AVS e che effettuano il conteggio per un lavoratore nascondendo l’esistenza di un secondo lavoratore o fornendo per quest’ultimo indicazioni false o
incomplete sono perseguibili penalmente. Coloro invece che non sono proprio affiliati a una cassa di compensazione non compiono un inganno intenzionale, bensì un’omissione, per cui non sono perseguibili in base al secondo comma. Per colmare questa lacuna, in un nuovo comma sono stati introdotti ulteriori elementi costitutivi dell’infrazione.
Per l’adempimento di questa nuova fattispecie penale si presume una doppia violazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro, che deve essere riscontrabile alla scadenza del termine di conteggio. La disposizione si applica ai datori di lavoro che non aderiscono alla cassa di compensazione competente, come prescritto dall’articolo 64 capoverso 5 LAVS.
Tuttavia, poiché un annuncio tardivo di per sé non è ancora passibile di multa, è necessario che il datore di lavoro non conteggi i salari nei 30 giorni successivi al termine del periodo di conteggio (art. 36 LAVS). In tal modo è palese che intende sottrarsi all’obbligo di
contribuzione. Con questi presupposti si intende garantire che in futuro si possano
sanzionare penalmente eventuali violazioni gravi.
3.2 Legge federale sugli assegni familiari
Nel testo francese, la frase introduttiva dell’articolo 25 LAFam è incompleta. Rispetto ai testi tedesco e italiano, nei quali figurano, rispettivamente, le espressioni «sinngemäss» e «per analogia», in quello francese manca l’espressione «par analogie», che caratterizza
l’applicabilità della legislazione sull’AVS. La presente modifica corregge questa omissione.
L’articolo 23 LAFam dichiara applicabili le disposizioni penali di cui agli articoli 87–91 LAVS. Le fattispecie penali di cui all’articolo 87 LAVS vengono completate con un nuovo comma. La realizzazione della nuova fattispecie penale presuppone la presenza di una doppia
violazione degli obblighi del datore di lavoro alla scadenza del termine di conteggio per i salari soggetti all’obbligo contributivo. Innanzitutto, la disposizione si applica ai datori di lavoro che omettono di affiliarsi alla cassa di compensazione competente. Inoltre, dato che la semplice affiliazione tardiva non è punibile, occorre che il datore di lavoro non abbia
conteggiato i contributi salariali entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di conteggio. Così
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