Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine
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Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo
modo abbastanza semplice un risparmio fiscale. Una procedura di questo genere non è del tutto legale nemmeno secondo il diritto vigente, ma non è sempre facile scoprire tali
espedienti.
Limitando la procedura di conteggio semplificata alle persone occupate nella sua economia domestica, la procedura può essere limitata ai gruppi di persone per i quali era stata
originariamente prevista. Il testo si basa sull’articolo 34d capoverso 2 OAVS, il quale
sancisce che i contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati dal primo franco percepito, ovvero senza franchigia. Il concetto, specificato tra l’altro nel promemoria 2.06 dell’AVS/AI, include anche gli addetti alle pulizie, i collaboratori domestici e il personale impiegato in casa per la custodia dei bambini.
Questa limitazione del campo d’applicazione determina però anche l’esclusione delle piccole imprese o delle associazioni, che fino ad oggi hanno beneficiato della procedura, e che dovranno ricorrere nuovamente alla procedura ordinaria (come avveniva prima
dell’introduzione della LLN).
2.2 Art. 3
In questo caso l’adeguamento è determinato esclusivamente dall’entrata in vigore della LAFam il 1° gennaio 2009.
2.3 Art. 7
L’adeguamento del termine luogo di lavoro alla lettera a dell’articolo 7 LLN intende esplicitare che gli organi di controllo possono effettuare controlli anche nelle economie domestiche.
Questa modifica riguarda solo i testi in tedesco e in italiano.
2.4 Art. 9
L’attuale capoverso 3 di questo articolo prevede che l’organo cantonale di controllo trasmetta il verbale e le copie alle persone indicate. Considerato il fatto che oggi, in alcuni Cantoni, i controlli sono delegati a terzi e che i capoversi 1 e 2 parlano in generale delle persone incaricate dei controlli, è lecito supporre che si tratti di una svista del legislatore da
correggere nel corso della revisione.
Ovviamente i Cantoni devono avere la possibilità di stabilire, in accordi di prestazioni con terzi, che i verbali continuino a essere inviati all’ufficio cantonale del lavoro, il quale li
trasmette ad altre autorità e organizzazioni. I Cantoni che preferiscono una via più diretta dovrebbero però avere la possibilità di stabilire che i verbali vengano trasmessi senza
l’intermediazione dell’ufficio del lavoro.
L’introduzione della limitazione «su richiesta» voluta dai Cantoni dovrebbe ridurre l’onere degli organi di controllo. Alle persone interessate va comunicato che hanno diritto a ricevere una copia. Ma se queste ultime vi rinunciano, gli organi di controllo non devono essere costretti a rilasciare una copia.
L’attuale capoverso 4 stabilisce che, se nell’ambito dei controlli risultano indizi d’infrazione alla legge sull’IVA, l’organo cantonale di controllo può comunicarlo alle autorità competenti. Gli indizi d’infrazione devono risultare nell’ambito dei controlli secondo l’articolo 6, il quale descrive l’oggetto dei controlli e stabilisce che cosa gli organi cantonali di controllo devono verificare. L’oggetto dei controlli si limita al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte. In questi tre ambiti l’organo di controllo può individuare eventuali
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