Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine

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Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo

visto che la legge si è dimostrata valida, non occorre modificarne radicalmente

l’orientamento. Il ruolo della Confederazione deve essere rafforzato solo moderatamente, in particolare con la messa a disposizione dei mezzi ausiliari per l’esecuzione. I Cantoni

dovranno continuare a disporre di un margine di discrezionalità, perché sono essi che utilizzano gli strumenti a disposizione ai fini dell’esecuzione e che conoscono meglio di tutti le condizioni del mercato del lavoro.

Con la decisione del 20 agosto 2014 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare entro fine marzo 2015 un progetto di revisione della LLN da porre in consultazione.

Le modifiche legislative proposte si riferiscono a vari aspetti della LLN e sono elencate qui di seguito.

1.2.1 Procedura di conteggio semplificata

Dalla valutazione è emerso che la procedura di conteggio semplificata viene in parte

applicata anche per scopi diversi da quello previsto. È stato dunque verificato se determinate possibilità d’impiego improprie della procedura di conteggio semplificata debbano essere esplicitamente escluse dal campo d’applicazione della procedura (in particolare il conteggio degli onorari dei membri di un consiglio d’amministrazione).

Il conteggio degli onorari dei membri di un consiglio d’amministrazione non è compatibile con l’idea originaria della procedura di conteggio semplificata, perché quest’ultima è stata

pensata soprattutto per i rapporti di lavoro di persone con più datori di lavoro. È inoltre emerso che la procedura di conteggio semplificata consente ora, involontariamente, un risparmio fiscale. Con la revisione certe pratiche non dovranno più essere possibili.

1.2.2 Notifica di casi sospetti che esulano dall’oggetto del controllo

Oggi la trasmissione di informazioni a diverse autorità (in particolare tra gli organi di controllo e gli ispettorati del lavoro, le autorità di assistenza sociale e le autorità fiscali) non è prevista dalla legge, ma in alcuni casi sarebbe indicata e, di fatto, viene in parte anche effettuata.

La LNN prevede già ora una regolamentazione analoga per il diritto in materia di IVA. Gli organi di controllo LLN comunicano alle autorità competenti gli indizi d’infrazione alla legge sull’IVA constatati in occasione di un controllo relativo ad altri obblighi previsti. Questa regola dovrebbe essere ora estesa ad altri settori.

La LNN dà inoltre ai Cantoni la possibilità di affidare l’esecuzione della LDist e della LLN alla stessa autorità e di delegare i controlli alle Commissioni paritetiche. Anche queste

commissioni dovranno avere la possibilità di fornire informazioni agli ispettorati del lavoro, alle autorità di assistenza sociale e alle autorità fiscali. Ciò consentirebbe un’esecuzione migliore e più uniforme.

1.2.3 Estensione della cerchia di autorità che assistono l’organo di controllo

Dalla valutazione è emerso che oltre alle autorità tenute a notificare i casi sospetti ve ne sono altre, in particolare quelle comunali (ad es. le autorità di assistenza sociale e l’ufficio di controllo degli abitanti), che dispongono di indizi di lavoro nero.

Poiché in generale le notifiche di casi sospetti, anche da parte di altre autorità, agevolano agli organi di controllo lo svolgimento delle verifiche, questo potenziale deve essere sfruttato nel miglior modo possibile e la cerchia delle autorità «di supporto» deve essere ampliata.

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