Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo
2.10 Art. 16a
L’introduzione del nuovo articolo 16a serve per sancire nella legge che il DEFR può
concludere con i Cantoni accordi di prestazioni. Questi ultimi vengono stipulati ogni anno già attualmente e stabiliscono la percentuale di posti cofinanziata dalla Confederazione. In alcuni casi isolati è stato concordato anche quanti controlli devono essere effettuati.
D’ora in poi gli accordi sulle prestazioni dovranno contenere anche prescrizioni minime di natura qualitativa e quantitativa nonché direttive strategiche (p. es. quanti controlli casuali devono essere effettuati o in quali settori). L’obiettivo della SECO non è uniformare l’intera attività di controllo, ma equipararla. È importante sottolineare che occorre tener conto dei vari contesti cantonali e che i Cantoni devono mantenere un ampio margine di
autodeterminazione. Le istruzioni dovranno considerare le caratteristiche del mercato del lavoro cantonale (p.es. composizione dei settori) e l’esperienza dei Cantoni.
Occorrerà inoltre attribuire alla SECO una competenza esplicita in materia di vigilanza e la facoltà d’impartire istruzioni.
L’introduzione del nuovo articolo 16a permette un allineamento con la legge sui lavoratori distaccati. Le nuove disposizioni si trovano già ora in questa forma nel diritto vigente.
2.11 Art. 18a
L’introduzione dell’articolo 18a crea la possibilità per gli organi di controllo di infliggere
sanzioni, possibilità che si limita alle infrazioni dell’obbligo di iscrizione/annuncio secondo gli articoli 136 OAVS e 3a OIFo. Entrambi questi articoli prevedono per il datore di lavoro
l’obbligo di iscrivere (annunciare) i nuovi lavoratori rispettivamente entro 30 e 8 giorni. A livello cronologico si tratta del primo obbligo da adempiere dopo la stipula di un contratto di lavoro e del primo obbligo che gli organi cantonali di controllo possono verificare. Ai fini della lotta contro il lavoro nero è dunque opportuno verificarne l’osservanza.
La mancata osservanza dei due obblighi di annuncio non determina automaticamente il mancato conteggio dei contributi e delle imposte dovuti. Se il datore di lavoro versa contributi e imposte nonostante il mancato annuncio, la protezione dei lavoratori è garantita comunque e gli obblighi fiscali e contributivi sono adempiuti. In linea di massima il versamento di
contributi e imposte non dipende dall’obbligo legale di annuncio. L’obbligo di annuncio preliminare aumenta tuttavia la probabilità che i contributi dovuti vengano effettivamente conteggiati. Per quanto riguarda il diritto in materia di AVS, gli organi cantonali di controllo devono dunque poter infliggere direttamente una multa ai datori di lavoro che non hanno annunciato nuovi lavoratori entro il termine previsto dalla LNN. Per quanto riguarda il diritto in materia di imposte alla fonte, la facoltà di infliggere sanzioni deve essere conferita alle competenti autorità fiscali cantonali, perché un’infrazione dell’obbligo di annuncio secondo l’articolo 3a OIFo richiede l’esame e l’eventuale applicazione di altre conseguenze
amministrative e penali.
Nel settore del diritto delle assicurazioni sociali le casse di compensazione cantonali e professionali offrono ai datori di lavoro la possibilità di effettuare online l’annuncio di nuovi lavoratori e la comunicazione relativa al conteggio salariale annuo. L’onere per il datore di lavoro resta dunque ragionevole.
Dal momento che nella maggior parte dei casi l’adempimento dell’obbligo avviene sul posto, durante il controllo negli uffici, oppure viene verificato a posteriori con l’invio dell’attestato di assicurazione e con la conseguente valutazione dell’organo di controllo, può risultare utile
516/2013/00159 \ COO.2101.104.7.847273 15/19