Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine
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Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo
GE 505 552.90 421 002.32 41 400.00
GL 31 820.35 25 456.28 0.00
GR 88 705.10 85 984.08 37 550.00
JU 65 800.55 55 412.42 6930.00
LU 151 042.15 124 345.72 8780.00
NE 162 695.79 134 851.93 11 738.30
SG 81 344.95 99 630.12 86 385.50
SH 47 781.05 50 904.84 31 700.00
SO 113 081.10 90 464.88 0.00
TG 91 622.05 75 732.84 6088.00
TI 229 927.40 189 981.92 15 100.00
UR/OW/NW/SZ 83 634.35 66 907.48 0.00
VD 156 428.20 284 290.76 397 870.50
VS 306 464.65 288 542.68 108 427.50
ZG 29 080.00 23 264.00 0.00
ZH 411 076.55 328 861.24 0.00
CH 3 866 586.99 3 508 274.93 1 037 513.80
La nuova regolamentazione dovrebbe incidere il meno possibile sulle finanze della
Confederazione. Per i Cantoni la nuova regolamentazione potrebbe risultare più o meno conveniente rispetto a quella attuale, a seconda del loro approccio. La prassi e l’esperienza dimostrano però che una migliore imposizione degli emolumenti può compensare la
riduzione dei contributi federali nei Cantoni. La nuova regolamentazione dovrebbe dunque permettere di evitare maggiori oneri finanziari per i Cantoni.
È stata esaminata anche l’introduzione di importi forfettari per finanziare l’attività dei Cantoni. L’idea è stata però respinta perché le strategie di controllo seguite nei vari Cantoni sono troppo eterogenee. Un indennizzo mediante importi forfettari comporterebbe una disparità di trattamento tra i Cantoni, non giustificabile obiettivamente.
1.2.6 Competenze della SECO e direttive per l’attività di controllo
Dalla valutazione è emerso che l’impegno nell’esecuzione dei controlli varia molto da un Cantone all’altro, che l’attività di controllo in alcuni Cantoni è a malapena percepibile e che la relazione tra l’attività di controllo e la situazione di rischio effettiva nei vari Cantoni è limitata. Ciò si deve anche al fatto che la LLN e l’OLN non stabiliscono un numero minimo di controlli né direttive strategiche, bensì soltanto direttive qualitative sommarie in materia di controlli. Inoltre, la legge e l’ordinanza non prevedono competenze esplicite della SECO in materia di sorveglianza e di emanazione di istruzioni, né contengono norme sulla stipula di accordi di
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