Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine

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Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo

Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale

In molti casi gli ispettori conoscono già i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, dal momento che sono importanti anche nel settore dei lavoratori distaccati. I salari che risultano ad esempio palesemente troppo bassi secondo un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale devono poter essere segnalati all’istanza competente.

È bene sottolineare ancora una volta che questo ampliamento dell’articolo 9 capoverso 4 LLN non comporta un’estensione dell’oggetto dei controlli. Viene semplicemente previsto per gli organi di controllo l’obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali indizi di infrazioni di ambiti giuridici che esulano dall’oggetto dei controlli.

Gli organi di controllo, che già oggi devono avere ampie conoscenze, non devono essere istruiti appositamente per queste nuove possibilità. Si prevede, come nel caso del diritto sull’IVA, di elaborare una nota informativa sulle infrazioni principali e più facilmente

riconoscibili che gli organi di controllo potrebbero riscontrare. Il testo verrebbe scritto in collaborazione con le autorità e istanze competenti.

2.5 Art. 10

L’obbligo per le autorità amministrative e giudiziarie di comunicare decisioni e sentenze, già previsto nell’attuale articolo 10 LLN, viene esteso agli organi cantonali di controllo nei casi in cui l’organo cantonale di controllo ha partecipato all’accertamento dei fatti. Finora esso riguardava solo le autorità competenti secondo l’articolo 13 LLN. Inoltre anche i ministeri pubblici devono fornire un riscontro nei casi in cui collaborano con gli organi di controllo.

2.6 Art. 11

L’articolo 11 stabilisce quali autorità e organizzazioni collaborano con l’organo cantonale di controllo. Si tratta in primo luogo della segnalazione di casi sospetti all’organo di controllo da parte delle autorità menzionate. L’obiettivo è ampliare questa cerchia alle autorità che hanno a che fare con fattispecie di lavoro nero. Alla lista si dovrebbero aggiungere le autorità dell’assistenza sociale, le guardie di confine e le autorità del controllo degli abitanti. Come per le altre autorità, le segnalazioni devono riferirsi a un settore dell’oggetto dei controlli per il quale l’organo di controllo è autorizzato a effettuare verifiche.

Considerato il concetto alla base della LLN, è necessaria un’ampia collaborazione tra le varie autorità coinvolte per permettere l’esecuzione della legge secondo la volontà del legislatore. In passato questa cooperazione non ha sempre funzionato come auspicato. Si propone dunque l’obbligo esplicito di fornire reciprocamente un riscontro alle segnalazioni ricevute.

Ciò riguarda innanzitutto le casse di compensazione, le autorità della migrazione e quelle fiscali. È importante sottolineare che queste autorità devono collaborare strettamente già oggi per garantire l’esecuzione della legge. I riscontri reciproci variano a seconda del

Cantone e dell’autorità. Inoltre, gli organi di controllo hanno bisogno dei riscontri dell’autorità specializzata per poter riscuotere gli emolumenti previsti dalla legge. Gli emolumenti

possono infatti essere riscossi solo dopo la constatazione di un’infrazione. L’organo di

controllo di per sé non ha competenze decisionali, per cui l’autorità competente deve

confermare l’infrazione, eventualmente dopo ulteriori accertamenti. Al contempo per le autorità specializzate è importante, ai fini dello svolgimento dei loro compiti, ricevere riscontri dagli organi di controllo sull’esito della procedura.

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