Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine
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Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo
Nei casi in cui la collaborazione tra gli organi di controllo e le singole autorità specializzate funziona già oggi, la nuova regolamentazione non comporta alcun onere supplementare.
La nuova disposizione riguarda solo le autorità responsabili di un ambito giuridico che rientra nell’oggetto dei controlli.
2.7 Art. 12
Per quanto riguarda la modifica dell’articolo 12 LLN, si tratta esclusivamente di un
adeguamento derivante dall’entrata in vigore della LAFam (1° gennaio 2009).
2.8 Art. 15
I rinvii contenuti nell’articolo 15 capoverso 3 LLN non sono più attuali. Vengono tuttavia già adeguati nell’ambito della revisione del diritto di prescrizione (Messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013, FF 2014 211).
2.9 Art. 16
L’attuale regolamentazione dei costi prevede che i Cantoni e la Confederazione partecipino ognuno in misura del 50 per cento ai costi dell’esecuzione. Gli introiti provenienti dalle tasse e dalle sanzioni vengono conteggiati, ciò significa che anche la Confederazione trae profitto dalle entrate dei Cantoni. Per questi ultimi il conteggio con la Confederazione comporta ogni anno un onere da non sottovalutare. Gli emolumenti sui controlli sono imposti dall’organo di controllo stesso, ma quest’ultimo non è sempre a conoscenza dei proventi effettivi. A
maggior ragione nel caso delle multe, visto che sono incassate al di fuori della contabilità dell’organo di controllo, il che spiega anche perché l’organo stesso di controllo non ne è direttamente a conoscenza.
La regolamentazione attuale permette ai Cantoni di beneficiare solo della metà degli introiti. Considerata questa ripartizione poco uniforme delle entrate (quasi il 40% proviene da un unico Cantone) si crea uno squilibrio tra i Cantoni che applicano la legge più rigidamente e quelle che non impongono alcun emolumento.
Si propone dunque una soluzione a favore dei Cantoni che hanno introdotto un’efficace imposizione di emolumenti. I proventi di questi ultimi e delle multe resterebbero interamente in mano ai Cantoni, in compenso la Confederazione rimborserebbe i costi restanti solo in misura del 40%. In tal modo si intende incentivare un’imposizione coerente di emolumenti e una maggiore efficienza dei costi.
Rispetto alle attuali norme sul finanziamento, la Confederazione pagherebbe all’incirca 300 000 franchi in meno ai Cantoni. I mezzi risparmiati potrebbero servire per cofinanziare un maggior numero di ispettori nei Cantoni che lo desiderano. L’obiettivo della
Confederazione non è infatti quello di ridurre la propria partecipazione finanziaria alla lotta contro il lavoro nero.
Inoltre, il concetto di spese dei controlli dovrebbe essere sostituito da quello di spese salariali occasionate dagli ispettori. In tal modo si riprenderebbe anche il testo della legge sui
lavoratori distaccati, che prevede anch’essa un cofinanziamento di tali spese. La SECO interpreta dunque già oggi in tal senso il concetto di spese dei controlli. Anche i posti
cofinanziati devono restare gli stessi di oggi. Il concetto di «ispettori» include anche il
personale che svolge gli eventuali lavori preliminari o successivi.
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