Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 19 pagine
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Revisione Legge federale concernente i provvedimenti di lotta in materia di lotta contro il lavoro nero – Rapporto esplicativo
1.2.4 Obbligo reciproco di fornire informazioni
Al momento la legge non obbliga le autorità specializzate a informare gli organi di controllo sull’esito delle procedure. Per migliorare costantemente l’attività di controllo e adeguarsi alle esigenze delle autorità specializzate, l’organo di controllo deve ricevere un riscontro, in generale, sull’esito delle procedure e, in particolare, sulle infrazioni commesse dalle imprese inadempienti al fine di riscuotere i relativi emolumenti. Viceversa, per le autorità specializzate è importante ricevere un riscontro da parte degli organi di controllo sull’esito delle procedure. Da ultimo, i riscontri sono necessari per valutare l’efficacia delle misure di controllo. La mancanza di un obbligo in tal senso va quindi a inficiare notevolmente l’efficacia della legge stessa.
L’obbligo reciproco di fornire un riscontro riguarda solo gli organi cantonali di controllo e le autorità responsabili di una parte dell’oggetto dei controlli. Per quanto concerne i contenuti, i riscontri devono tener conto delle competenze delle autorità specializzate. Gli ambiti giuridici secondo l’articolo 9 capoverso 4 LLN non sono toccati dall’obbligo di riscontro.
Anche le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute a comunicare le decisioni e le sentenze passate in giudicato. Attualmente tale comunicazione si limita però all’autorità competente secondo l’articolo 13 LLN. Pure nei casi in cui l’organo di controllo collabora con il Ministero pubblico manca l’obbligo di fornire riscontri.
1.2.5 Adeguamento della partecipazione finanziaria
Secondo l’articolo 16 LLN i Cantoni possono infliggere sanzioni e riscuotere emolumenti in caso di infrazioni alla legge. I proventi vengono dedotti nel calcolo del contributo federale alle spese salariali degli ispettori. Questo sistema costituisce per i Cantoni un incentivo, seppur minimo, a riscuotere multe ed emolumenti, dal momento che solo la metà di questi proventi finisce nelle loro casse. La raccolta di informazioni sulle multe riscosse per il conteggio annuale con la Confederazione (non devono essere versate all’organo di controllo, pertanto esso non viene informato automaticamente) determina un onere non indifferente di cui si potrebbe fare a meno. Sarebbe dunque necessario adeguare le attuali disposizioni sul finanziamento e creare più incentivi per un’imposizione e un’attuazione coerente di multe ed emolumenti.
In base ai dati del 2013 si possono ricavare i seguenti pagamenti della Confederazione (effettivi e ipotetici):
Pagamenti effettivi Pagamenti ipotetici Multe ed emolumenti secondo il nuovo riscossi dai Cantoni modello di finanziamento AG 96 011.60 104 810.86 70 004.00 AR/AI 58 461.75 48 249.40 3700.00 BE 284 853.85 228 043.06 400.00 BL 193 533.50 226 442.80 179 040.00 BS 423 889.00 348 271.20 22 900.00 FR 253 780.15 206 824.10 9500.00 516/2013/00159 \ COO.2101.104.7.847273 8/19