Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 22 pagine
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4.5 Art. 10: obbligo delle autorità amministrative e giudiziarie e dei ministeri pubblici di informare gli organi di controllo
L’avamprogetto prevede che le autorità amministrative e giudiziarie competenti e i ministeri pubblici comunichino le loro decisioni e sentenze agli organi di controllo che hanno partecipato all’accertamento dei fatti.
Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 20 approvano la proposta, mentre 2 la respingono.
Pareri favorevoli: FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, ZH, PSS, Unione svizzera degli imprenditori, USS, sic svizzera, FER, CGAS, AUSL, UCS.
Pareri contrari: PLR, UDC.
4.5.1 Argomenti degli oppositori
PLR e UDC temono che anche le imprese irreprensibili debbano sopportare un maggior numero di controlli.
4.5.2 Argomenti dei sostenitori
Secondo FR, NE e TI è un fatto positivo che nella lotta contro il lavoro nero la collaborazione tra le autorità e gli organi interessati sia intensificata.
GR sostiene che l’obbligo di informare gli organi di controllo contribuisca a migliorare la qualità del loro lavoro.
ZH fa notare che gli organi di controllo devono essere informati, non da ultimo per stabilire le tasse da riscuotere.
Pur condividendo questa proposta, Unione svizzera degli imprenditori, KKAK e ACCP chiedono che la portata e la praticabilità della disposizione sia valutata a priori da esperti esterni. CGAS è d’accordo, purché le informazioni trasmesse agli organi di controllo servano a punire i datori di lavoro rei di un’infrazione e non a perseguire eventuali collaboratori «sans-papiers».
4.5.3 Proposte, riserve, chiarimenti
ZH e AUSL auspicano che l’obbligo di informare non sia limitato ai casi in cui gli organi di controllo hanno contribuito all’accertamento dei fatti, ma che sia esteso a tutte le decisioni e sentenze rilevanti sotto il profilo della LLN.
4.6 Art. 11: estensione della cerchia delle autorità tenute a fornire informazioni e maggiori scambi
4.6.1 Estensione della cerchia delle autorità tenute a fornire informazioni
L’avamprogetto prevede che le autorità competenti in materia di assistenza sociale, di guardie di confine e di controllo degli abitanti collaborino con gli organi di controllo.
Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 27 approvano la proposta di estendere l’obbligo di fornire informazioni, mentre 4 la respingono.
Pareri favorevoli: BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH, PSS, Unione svizzera degli imprenditori, USS, Travail.Suisse, usam, sic svizzera, CP, fpv, FER, AUSL, UCS.
Pareri contrari: PLR, UDC, CGAS, Plateforme nationale pour les sans-papiers.