Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Pareri contrari: AG, FR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH, PPD, PLR, UDC, Unione svizzera degli imprenditori, usam, usc, hotelleriesuisse, Gastrosuisse, CP, fpv, AUSL, ASM, KKAK, ACCP.

4.9.1 Argomenti degli oppositori

AG e ASM ammettono che la situazione attuale favorisce il lavoro nero, ma dubitano nel contempo che la proposta sia realizzabile. Anche FR condivide questo parere.

LU teme che la possibilità di infliggere sanzioni porti a una valanga di denunce del tutto inutili perché completamente estranee alla lotta contro il lavoro nero.

Vista l’attuale importanza dell’articolo 136 OAVS13, diversi Cantoni (NW, OW, SH, SO, UR, ZG, ZH) esprimono pareri critici. L’importante è, secondo loro, che alla fine dell’anno i conti tornino. Condividono questo parere anche hotelleriesuisse e CP.

Secondo NW, OW e ZG l’articolo 136 OAVS crea ai datori di lavoro un onere amministrativo inutile, per cui bisogna abolirlo.

SH e ZH hanno forti dubbi sulla praticabilità di questo provvedimento.

SZ rifiuta in toto la competenza di infliggere sanzioni, ritenendo che sia inutile e superflua e che crei un onere amministrativo eccessivo. Se fosse introdotta suo malgrado, il Cantone chiede che spetti alle autorità interessate. Anche UR condivide questo parere.

TG respinge la proposta, adducendo che la possibilità di infliggere sanzioni è incompatibile con il nostro sistema e che sarebbe un primo passo verso una «polizia del lavoro nero».

ZH dubita che l’organo di controllo possa giudicare i casi d’infrazione in modo conclusivo. Le casse di compensazione devono sempre essere consultate, per cui gli organi di controllo che non hanno accesso alle loro banche dati devono rivolgersi a loro in ogni caso.

Secondo PLR, UDC, Unione svizzera degli imprenditori, usam e usc l’articolo 136 OAVS non è più necessario e deve essere eliminato perché causa troppa burocrazia alle imprese. Per lo stesso motivo si oppongono alla possibilità di sanzionare le violazioni all’obbligo di annuncio.

Alla luce del fatto che la mozione Niderberger (14.3728) è ancora in sospeso, il PPD dubita dell’opportunità di introdurre proprio ora la possibilità di sanzionare le violazioni.

Gastrosuisse, CP e fpv temono che la disposizione produca oneri amministrativi enormi e che verrebbe spesso usata contro i soggetti sbagliati, ossia le persone che in virtù di un guadagno modesto non sono soggette all’obbligo di versare contributi.

Contro la possibilità di infliggere sanzioni si pronunciano anche KKAK e ACCP. L’obbligo di annuncio, in sé inutile, è una semplice norma disciplinare senza conseguenze negative in caso di inosservanza, purché alla fine dell’anno il datore di lavoro presenti il relativo conteggio. La disposizione punitiva, inoltre, sarebbe estranea al nostro sistema e contradditoria.

4.9.2 Argomenti dei sostenitori

AI e AR ritengono che la proposta contribuisca a rendere più efficace la lotta contro il lavoro nero.

Secondo BL, GE, NE e Travail.Suisse la nuova disposizione aumenta la probabilità che i contributi alle assicurazioni sociali vengano effettivamente conteggiati.

SG e ZH sono d’accordo che per le violazioni dell’obbligo d’annuncio concernente l’imposta alla fonte venga meno l’obbligo del sollecito preliminare.

13 RS 831.101