Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 22 pagine

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4.8 Art. 16a: prescrizioni per accordi di prestazioni e conferimento alla SECO della facoltà di impartire istruzioni

4.8.1 Prescrizioni per accordi di prestazioni

L’avamprogetto prevede che la Confederazione possa concludere con i Cantoni accordi di prestazioni contenenti prescrizioni minime di natura qualitativa, quantitativa e strategica.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 14 approvano la proposta, mentre 11 la respingono.

Pareri favorevoli: FR, GE, JU, LU, NW, OW, SG, TI, UR, VS, USS, sic svizzera, FER, AUSL.

Pareri contrari: AG, AI, AR, BS, GL, GR, SH, ZH, PPD, Unione svizzera degli imprenditori, Gastrosuisse.

a. Argomenti degli oppositori

AG, AI e AR respingono la proposta perché la considerano un’ingerenza nella loro autonomia. Le prescrizioni della Confederazione vengono percepite come controproducenti, difficilmente attuabili e inutili.

BS, GL e GR criticano la possibilità conferita alla Confederazione di emanare prescrizioni quantitative, perché potrebbe compromettere la qualità dell’esecuzione della LLN. I tre Cantoni, tuttavia, non si esprimono sugli altri aspetti.

Alla luce delle diverse situazioni sui mercati del lavoro dei vari Cantoni, SH ritiene che le prescrizioni in questione non siano uno strumento adeguato.

ZH accetta che siano introdotte prescrizioni qualitative e quantitative, ma respinge con decisione quelle strategiche, perché i Cantoni conoscono meglio di ogni altra istanza la situazione vigente sul loro mercato del lavoro.

Il PPD vede la proposta con occhio critico perché, secondo il partito, questa centralizzazione sarebbe un’ingerenza eccessiva nell’autonomia dei Cantoni.

Per l’Unione svizzera degli imprenditori sarebbe più ragionevole se, anziché emanare prescrizioni, la SECO elaborasse una guida che funga da testo di riferimento per Cantoni.

Per Gastrosuisse la misura non produce i frutti sperati ed è in contraddizione con il messaggio sulla LLN, che a livello attuativo attribuiva massima autonomia ai Cantoni.

b. Argomenti dei sostenitori

LU e AUSL ritengono che l’adeguamento sia opportuno, ma si aspettano che le eventuali prescrizioni siano discusse con i Cantoni.

Con riferimento alla prassi relativa all’esecuzione della LDist12, NW e UR approvano la possibilità di stipulare accordi di prestazioni con prescrizioni strategiche, qualitative e quantitative. In tal modo si crea una simmetria con l’esecuzione della LDist.

SG accetta le proposte, ma si aspetta che le prescrizioni quantitative, in particolare, siano inserite negli accordi di prestazione con la dovuta cautela. È importante che i Cantoni abbiano un ampio margine di autonomia. Questa posizione è condivisa anche da TI e VS.

USS condivide questo punto, perché consente di applicare la legge in maniera più uniforme in tutta la Svizzera.

12 RS 823.20