Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 22 pagine
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Anche sic svizzera approva la modifica, in quanto comporta una certa armonizzazione senza per questo limitare il margine di manovra dei Cantoni, che potranno anche in futuro trovare soluzioni proprie.
4.8.2 Conferimento alla SECO della facoltà di impartire istruzioni
L’avamprogetto prevede che alla SECO sia conferita l’esplicita facoltà di impartire istruzioni agli organi di controllo.
Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 11 approvano l’esplicita facoltà della SECO di impartire istruzioni, mentre 7 la respingono.
Pareri favorevoli: BE, FR, GE, JU, LU, NW, SH, SZ, UR, PSS, AUSL.
Pareri contrari: AG, AI, AR, ZG, ZH, PPD, usc.
a. Argomenti degli oppositori
AG teme che la SECO emani prescrizioni inutili e restrittive.
ZG si oppone a questa ulteriore misura di centralizzazione. Il lavoro nero ha una forte componente regionale, per cui occorre affrontarlo con strumenti e strutture decentrali.
Il PPD vede la proposta con occhio critico perché, secondo il partito, questa centralizzazione sarebbe un’ingerenza eccessiva nell’autonomia dei Cantoni.
usc respinge l’idea di conferire la facoltà di impartire istruzioni alla SECO, ritenendola inutile ai fini di un’armonizzazione.
b. Argomenti dei sostenitori
BE approva l’adeguamento proposto perché comporta un’armonizzazione con la LDist.
Anche LU condivide la proposta, ritenendola un passo nella giusta direzione, ossia verso un’esecuzione uniforme della LLN.
NW, SZ, UR e AUSL accettano la proposta, ma auspicano che – per promuovere lo spirito di cooperazione – le istruzioni siano discusse con i Canoni prima di essere emanate.
SH chiede che i Cantoni siano coinvolti nell’elaborazione delle istruzioni e che queste siano rivalutate di continuo.
c. Proposte, riserve, chiarimenti
OW propone che la SECO emani istruzioni soltanto previa consultazione dei Cantoni e che questa norma sia integrata nel testo di legge.
4.9 Art. 18a: perseguimento delle violazioni all’obbligo di annuncio
L’avamprogetto prevede che il perseguimento delle violazioni all’obbligo di annuncio presso le casse di compensazione competa all’organo cantonale di controllo e che il perseguimento delle violazioni all’obbligo di annuncio concernenti l’imposta alla fonte spetti invece all’autorità fiscale del Cantone di residenza del datore di lavoro.
Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 20 approvano la possibilità di sanzionare le violazioni all’obbligo di annuncio, mentre 25 la respingono.
Pareri favorevoli: AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, NE, SG, TI, VD, VS, PBD, PSS, Travail.Suisse, Associations de la construction de la suisse romande, CGAS, suissetec.