Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 22 pagine
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Mentre nel diritto delle assicurazioni sociali SO rifiuta gli obblighi di notifica per i casi inferiori a un anno, il Cantone approva esplicitamente la possibilità di infliggere sanzioni per quanto riguarda il diritto sull’imposta alla fonte, che soprattutto nei casi di recidiva si rivelerebbe più efficace degli strumenti attuali.
Poiché, in seguito a un controllo, i datori di lavoro potrebbero oggi effettuare il dovuto annuncio a posteriori, VS si pronuncia a favore della possibilità di infliggere sanzioni.
PSS condivide la proposta, perché gli obblighi di annuncio secondo l’OAVS e l’OIFo sono i primi, in ordine di tempo, a dover essere rispettati e a poter essere controllati.
Anche suissetec esprime un parere positivo, perché a suo avviso le imprese che non effettuano l’annuncio entro i termini prestabiliti sono spesso le stesse che non rispettano le prescrizioni minime sancite dai CCL.
4.9.3 Proposte, riserve, chiarimenti
AG e TG propongono che in caso di mancata iscrizione dei nuovi salariati secondo l’articolo 136 OAVS le sanzioni siano pronunciate dalle casse di compensazione.
AI, AR e SG propongono che l’organo di controllo possa infliggere sanzioni anche per violazioni all’obbligo di notifica previsto dal diritto sull’imposta alla fonte. JU va ancora oltre e chiede che l’organo di controllo possa infliggere sanzioni anche per violazioni ad altri obblighi d’annuncio.
BE, GL e GR sono dell’avviso che l’organo di controllo debba poter accedere ai sistemi informatici delle casse di compensazione.
JU propone di fare in modo che le sanzioni possano essere inflitte per ogni lavoratore non annunciato.
Per garantire il pari trattamento con altre multe fiscali, OW e VD auspicano che in caso di recidiva l’importo sia aumentato a 10 000 franchi.
Secondo SH l’unico modo per conseguire un effettivo miglioramento è quello di prescrivere che tutti gli obblighi di annuncio siano adempiuti prima ancora che i nuovi lavoratori inizino a lavorare.
TG ritiene che le multe per omissione all’obbligo di annuncio previsto dal diritto in materia di imposta alla fonte non dovrebbero superare i 10 000 franchi.
VS propone una tabella che indichi quali multe sono previste per quali casi d’infrazione. I datori di lavoro che non pagano le multe, inoltre, dovrebbero essere esclusi automaticamente da ogni gara di appalto pubblico.
PSS e USS chiedono che per le multe sia introdotto un importo massimo pari a 30 000 franchi per le prime infrazioni e di 50 000 franchi per i casi di recidiva.
Per sic svizzera le sanzioni sono troppo basse e la loro portata è troppo limitata. Le multe devono essere aumentate fino a 30 000 franchi e, in casi di recidiva, fino a una pena detentiva. CGAS condivide questa posizione, senza però proporre un importo massimo.
FER avverte che l’introduzione della sanzione, all’articolo 18a, non deve portare a casi di doppia punizione.
Associations de la construction de la suisse romande fa notare che l’iscrizione dei nuovi salariati andrebbe effettuata prima ancora che questi ultimi inizino a lavorare. In questo modo si evita che l’obbligo di annuncio possa essere aggirato.
KKAK e ACCP si dichiarano disposti a contribuire – insieme alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e ad altre organizzazioni – al perfezionamento pragmatico della lotta