Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 21 pagine

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Motivazione:

- I Cantoni AI e ZH giudicano prematuro, ad oggi, il proposto passaggio al principio dell’agente pagatore, poiché lo scambio d’informazioni automatico e completo a livello internazionale,

dall’estero verso la Svizzera, non è ancora garantito. Per il passaggio al principio dell’agente pagatore in ambito di imposta preventiva è tuttavia indispensabile l’esistenza di uno scambio

d’informazioni automatico reciproco a livello internazionale e che le informazioni ricevute

dall’estero possano essere utilizzate senza limitazioni. Per la previsa riforma occorre dunque attendere la votazione sull’iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata».

- I Cantoni AI e ZH e l’USAM sono tuttavia favorevoli alla riscossione dell’imposta preventiva sui redditi dai diritti di partecipazione svizzeri e sulle vincite alle lotterie secondo il principio del debitore. I Cantoni AI e ZH ritengono inoltre positiva la possibilità dell’opzione di notifica per le persone domiciliate in Svizzera.

- Secondo il Cantone ZH è indispensabile che il flusso di comunicazioni relativamente alle notifiche derivante sia dallo scambio automatico e reciproco d’informazioni con l’estero sia dalla scelta dell’opzione di notifica da parte dei contribuenti avvenga in modalità elettronica. Le basi per rendere possibile il flusso elettronico delle comunicazioni devono essere possibilmente sviluppate prima dell’approvazione del testo da parte del Consiglio federale.

- Per l’ASB è molto importante che, con l’introduzione di un principio dell’agente pagatore, siano rispettate determinate condizioni quadro per le banche, in particolare che gli agenti pagatori siano esposti a rischi di responsabilità limitati e siano adeguatamente indennizzati per la loro funzione e le loro spese. Oltre alla determinazione dei contenuti degli obiettivi principali nel campo del mercato dei capitali, per l’ASB sono decisivi gli aspetti operativi di un’attuazione quanto più conveniente possibile sulla base dei sistemi già esistenti e con rischi di attuazione minimi. Secondo l’ASB l’avamprogetto di legge oggetto della consultazione ha riservato scarsa attenzione a questi punti di vista operativi. Sebbene l’ASB sia favorevole al cambiamento di sistema, il progetto di riforma proposto non può pertanto essere generalmente accolto. Poiché un rifiuto generale del presente progetto non è né opportuno né nell’interesse dei suoi membri, l’ASB ha elaborato una proposta di modifica al principio dell’agente pagatore che le permetterebbe di fornire il suo sostegno al progetto (vedasi in proposito le considerazioni più sotto).

- L’UDC condivide l’opinione del Consiglio federale secondo cui nel settore delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario occorra rimuovere gli odierni svantaggi per gli emittenti svizzeri per ravvivare il mercato dei capitali svizzero. Tuttavia l’UDC non individua alcuna necessità

d’intervento in merito alla funzione di garanzia dell’odierna imposta preventiva. Riassumendo, dato che per l’UDC gli svantaggi di un cambiamento di sistema superano i vantaggi, essa respinge il progetto sulla base di riflessioni di concetto.

- L’UDC fa presente che un primo obiettivo della riforma consiste nel migliorare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva. Il testo posto in consultazione prevede dunque che in futuro l’imposta preventiva sia applicata anche ai redditi esteri riconducibili a persone fisiche domiciliate in Svizzera. Ovviamente tale nuova disposizione si applica solo alle persone finora assoggettate. Né l’UDC né il rapporto esplicativo sono in grado di stimare il loro numero, cosa che di conseguenza rende impossibile anche prevedere eventuali maggiori entrate fiscali. L’unica cosa chiara è che non è possibile qualificare la necessità d’intervento descritta dall’Amministrazione e di conseguenza non è sufficientemente giustificata per l’UDC – che di principio considera le persone fiscalmente oneste.

- L’UDC critica inoltre il cambiamento di sistema incoerente, che considera fondato solo dal punto di vista fiscale. I redditi dai diritti di partecipazione svizzeri resterebbero assoggettati al principio del debitore. In questo modo si verrebbero a creare tre diversi sistemi paralleli, ossia il principio

dell’agente pagatore, quello del debitore e l’opzione di notifica. Secondo l’UDC è chiaro che tale