Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 21 pagine

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zo sia fondamentalmente positivo. PS e Travail.Suisse richiedono un controfinanziamento completo della riforma.

- Sullo sfondo delle conseguenze finanziarie incerte citate dal PS, è inevitabile – considerati gli svariati cantieri di politica fiscale in essere – presentare innanzitutto un’analisi complessiva di tutti i progetti legislativi pertinenti con le relative interazioni e interdipendenze. Infatti, con l’introduzione dello scambio automatico delle informazioni, del previsto inasprimento del diritto penale fiscale e dei pertinenti articoli nella legge sugli istituti finanziari in programma si delineano ulteriori cambiamenti decisivi. Anche il PPD propone che sia assicurato il coordinamento con altre procedure legislative in corso.

- Il passaggio al principio dell’agente pagatore dovrebbe favorire, secondo il giudizio del CP, maggiori entrate dall’imposta sul reddito e dall’imposta preventiva. Il CP non sostiene la procedura proposta dal DFF, in quanto equivarrebbe a un aumento occulto e furtivo dell’imposta.

- Il Cantone BS auspica che sia conservato il limite di esenzione di CHF 200.00 per gli interessi sugli averi dei clienti o che sia eventualmente ridotto a CHF 50.00, come in precedenza.

L’eliminazione del limite di esenzione potrebbe comportare un maggior onere amministrativo rilevante per i contribuenti e le autorità fiscali.

- Il PBD richiede che i valori patrimoniali possano essere soggetti a recupero d’imposta tramite un pagamento unico. Dal punto di vista del PBD, tramite l’istituzione dell’opzione di notifica volontaria deve essere possibile regolarizzare i valori patrimoniali non assoggettati.

- Il Cantone FR è del parere che non debba essere sottovalutato il rischio di errori da parte dei contribuenti, a causa del sistema duale, per cui occorre adottare maggiore comprensione nella prassi di rimborso. Inoltre il Cantone FR solleva la questione dell’eventuale necessità di ripensare l’articolo 23 LIP nell’ambito della riforma.

- Il PPD fa presente che il progetto prevede la riscossione dell’imposta tramite l’agente pagatore anche sui redditi imponibili da valori del patrimonio commerciale delle persone fisiche. Questo perché l’agente pagatore ha scarsa possibilità di stabilire se i valori patrimoniali di una persona fisica siano da assegnare al patrimonio privato o commerciale della persona fisica con domicilio in Svizzera. Il PPD preferisce in tal caso un’opzione di notifica generale, anche per i redditi da diritti di partecipazione svizzeri.

- A causa dell’incertezza sull’inquadramento giuridico della BNS, questa consiglia di contemplare la BNS esplicitamente nell’articolo 5a capoverso 1 AP- LIP sotto una lettera specifica. La BNS consiglia inoltre di completare l’articolo 5a capoverso 1 lettera b AP-LIP con il termine «Confederazione», poiché è auspicabile l’adozione di una terminologia chiaramente disciplinata, dato che la BNS nel suo futuro ruolo di agente pagatore della Confederazione deve applicare il diritto

dell’imposta preventiva riveduto. Poiché la BNS deve assume la funzione di agente pagatore per determinate società anonime di diritto speciale (come ad esempio La Posta e le FFS), propone di menzionare le società anonime di diritto speciale nell’articolo 5a capoverso 1 AP- LIP sotto una lettera specifica. Al fine di prevenire malintesi e assicurare la parità di trattamento degli averi dei clienti e interbancari, secondo la BNS occorre sostituire l’espressione «averi dei clienti» con un termine più completo oppure evidenziare in un altro punto che i redditi dagli averi interbancari di per sé non valgono come redditi soggetti all’imposta preventiva.

- Gli utili da capitale distribuiti e l’effettivo rimborso del capitale non dovrebbero essere assoggettati all’imposta sul reddito, secondo il parere dell’ASPS. Lo stesso deve valere anche per i premi di opzioni corrisposti nell’ambito di un prodotto strutturato. Inoltre, sempre secondo l’ASPS, occorre stabilire espressamente che gli utili da capitale, i premi di opzione e rimborsi del capitale non valgono come redditi imponibili da prodotti strutturati e gli interessi pro rata per la vendita di un prodotto strutturato prima della scadenza non sono soggetti all’imposta preventiva.