Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 21 pagine

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le delle contribuzioni, che gli interessati ritengono un inasprimento. Un passaggio al sistema dell’agente pagatore anche per i diritti di partecipazione svizzeri avrebbe conseguenze positive per la piazza economica svizzera. Il cambiamento di sistema deve essere volontario e limitarsi ai dividendi deliberati dall’assemblea generale. Affinché non siano le aziende stesse a dover agire da agenti pagatori, tale compito deve poter essere delegato a una banca. Per le distribuzioni dissimulate di utili non potrebbe essere assoggettato l’agente pagatore, per cui sarebbe necessario conservare il principio del debitore.

Secondo il Cantone TI, il PS, l’USS, Travail.Suisse e up! occorre inoltre considerare di compiere il passaggio al principio dell’agente pagatore anche per i redditi dai diritti di partecipazione svizzeri, eventualmente in un secondo momento. Questa misura si rende necessaria nell’ottica di un sistema fiscale semplice e trasparente.

- Il cambiamento di principio nell’imposta preventiva deve avvenire con completa uniformità, secondo la SFAMA. Mediante il principio dell’agente pagatore sarebbe possibile attuare un trattamento dell’imposta preventiva differenziato, adeguato al singolo investitore. A seguito del dualismo, per il prodotto «investimenti collettivi di capitale» risulta un inutile onere ammnistrativo per investitori, gestori dei fondi e autorità fiscali, senza alcun vantaggio supplementare in cambio. In riferimento alle persone fisiche assoggettate all’imposta e domiciliate all’estero, l’agente pagatore svizzero dovrebbe inoltre applicare una deduzione dell’imposta preventiva differenziata (35 %,

15 %, 0 %), a seconda della condizione specifica del Paese (con/senza convenzione sulla doppia imposizione).

4.4 Opzione di notifica

Posizioni divergenti rispetto alla soluzione proposta:

- In merito alla notifica volontaria, il PLR fa presente che questo desiderio legittimo si contrappone in Svizzera all’affermato principio del segreto bancario. Una volta introdotta, una notifica volontaria generale favorirebbe un allentamento del segreto bancario perché i titolari dei conti si sentirebbero spinti dalla banca e dall’autorità fiscale a optare per la procedura di notifica. Il rischio di un trasferimento del luogo di pagamento all’estero non appare elevato in ogni caso. Pertanto il PLR sarebbe favorevole a una soluzione che tenesse in considerazione le due esigenze. Anche l’UDC è critico nei confronti della prevista opzione di notifica, che ritiene un ulteriore passo verso

l’indebolimento del segreto bancario in Svizzera, ragion per cui la respinge categoricamente.

- SIC Svizzera indica la possibilità di rinunciare nella massima misura alla riscossione dell’imposta preventiva, qualora venisse introdotto lo scambio automatico delle informazioni anche in Svizzera. Ciò significherebbe inoltre, per i soggetti coinvolti, amministrazione delle contribuzioni, banche ecc., un ingente sgravio amministrativo. SIC Svizzera sostiene fondamentalmente questa strategia nell’interesse dei suoi soci fiscalmente onesti. Anche Raiffeisen prevede che nel lungo termine si affermi la procedura della notifica, per cui occorre verificare direttamente l’introduzione della procedura di notifica obbligatoria. SIC Svizzera e Raiffeisen precisano tuttavia che ciò è e deve essere una decisione politica.

- In sintonia con l’ASB, conomiesuisse e ASPS sono del parere che dal punto di vista tecnico la procedura di notifica automatica sia la soluzione più semplice. Dal punto di vista dell’economia, questa procedura di notifica deve essere limitata ai titoli soggetti al principio dell’agente pagatore. Anche la Camera fiduciaria si chiede se, per le obbligazioni e i diritti di partecipazione esteri, non sia opportuno orientarsi a una procedura di notifica automatica oppure obbligatoria. Per gli interessi bancari sugli averi dei clienti, economiesuisse e ASPS sono del parere che di fatto esista già oggi una deduzione in base al luogo di pagamento. In tale ambito non è dunque necessario alcun intervento. Per gli averi dei clienti deve pertanto essere conservato senza modifiche lo status quo. L’ASPS auspica inoltre che sia chiarito che la possibilità della procedura di notifica è aperta anche agli emittenti dei prodotti strutturati.