Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 21 pagine
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tavia, i Cantoni BL, SO e la CDCF evidenziano che tale sgravio avrebbe luogo solo se il contribuente decidesse interamente per l’opzione di notifica e non vi fosse commistione tra opzione di notifica e imposta preventiva. In caso contrario l’impegno amministrativo risulterebbe addirittura superiore.
- Anche il PBD, il PS e Travail.Suisse sono favorevoli all’opzione di notifica così com’è prevista per le persone con domicilio e rapporto bancario in Svizzera. La prevista introduzione di una opzione di notifica volontaria quale strumento per evitare l’imposta preventiva è ritenuta dai Cantoni AR, NW, OW, SG, TG e ZG addirittura indispensabile. In caso contrario risulterebbe vantaggioso trasferire i capitali mobili su agenti pagatori stranieri, evitando così sia la perdita di interessi sia la privazione della liquidità.
- La conservazione del principio del debitore per i redditi da diritti di partecipazione svizzeri è accolta favorevolmente dai Cantoni AR, BL, BS, GL, JU, LU, NW, SG, SO, TG, TI, VS, ZG, dalla CDCF, dal PBD, dal PLR, dal CP, da economiesuisse, USS e SwissHoldings. In questo contesto si fa riferimento in particolare alle seguenti riflessioni:
la necessità di riforma dell’imposta preventiva deriverebbe (tra l’altro) dalla facile sostituibilità relativa al capitale straniero. Al contrario, per i titoli di partecipazione sarebbe determinante per l’investimento la società nel suo complesso e non solo gli interessi. Su questo sfondo non è atteso alcun rafforzamento del mercato dei capitali, anche se per i diritti di partecipazione si passasse al principio dell’agente pagatore. Quest’ultimo non pare emergere distintamente neppure sul piano internazionale, poiché le imposte alla fonte sui dividendi, anziché sugli interessi, costituiscono una prassi internazionale.
Indipendentemente da questo, il venire meno del gettito fiscale residuale dai dividendi outbound genererebbe ammanchi ingenti (anche per i Cantoni).
Per le distribuzioni dissimulate di utili non potrebbero essere assoggettati gli agenti pagatori, ragion per cui sarebbe assolutamente necessario conservare il principio del debitore.
- L’avamprogetto di legge riceve il consenso dei Cantoni AR, BL, BS, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SO, TG, ZG, della CDCF, del PLR e del CP anche perché non prevede il passaggio al principio dell’agente pagatore per le vincite alle lotterie, in particolare in riferimento alla prevista esenzione per l’imposizione di tutti i giochi in denaro. Inoltre gli organizzatori delle lotterie non avrebbero modo di determinare gli aventi economicamente diritto.
- La rinuncia alla riscossione dell’imposta preventiva per le persone giuridiche con obbligo contabile e quelle soggette alla revisione ordinaria o limitata con sede in Svizzera è esplicitamente caldeggiata dai Cantoni BS e GE. Il Cantone SO ritiene indispensabile il requisito - previsto nel progetto - di assoggettamento della persona giuridica alla revisione ordinaria o limitata e alla presentazione della relativa attestazione. Senza dubbio, qualsiasi eccezione esporrebbe al pericolo di abusi, poiché nonostante le svariate possibilità di sanzione non sono rari i casi di registri contabili non tenuti e di revisioni non (correttamente) eseguite. Il Cantone FR auspica che l’articolo 5a capoverso 1 lettera a AP- LIP sia precisato in modo da includere le società di capitale o le società cooperative che sono soggette a una revisione ordinaria o limitata e che non beneficiano di
un’opzione di opting-out.
- Il PPD si oppone sia alle provvigioni di riscossione sia all’esclusione della responsabilità per gli agenti pagatori. Poiché numerosi agenti pagatori, principalmente le grandi banche, trarrebbero vantaggio dal sistema, il PPD non ritiene opportuno indennizzare gli agenti pagatori per le loro funzioni e le loro spese. Anche il PBD ritiene che l’impegno amministrativo supplementare generato dalla coesistenza di svariati principi sia tollerabile per le banche svizzere, poiché la piazza finanziaria approfitterebbe, in compenso, di maggiori emissioni.
- Le varie considerazioni espresse relative a un possibile smantellamento del segreto bancario nel territorio svizzero non sono condivise dall’UCS e dalla Conferenza fiscale delle Città. Questo perché la scelta della procedura di notifica è volontaria e inoltre rende noti alle autorità fiscali solo i dati che comunque perverrebbero loro nel corso della procedura di dichiarazione. Anche il PBD e