Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 21 pagine
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va ma accresce decisamente l’impegno loro richiesto. Particolare difficoltà risiede nella necessità delle banche di dover adottare, a seconda dell’oggetto dell’imposta, il principio del debitore o quello dell’agente pagatore, trovandosi così a gestire due sistemi contemporaneamente. Per le banche il tutto si traduce in una mole considerevole di maggior lavoro, costi e problemi di delimitazione. A livello di economia complessiva, questo dualismo non apporta vantaggi apparenti tali da giustificare una procedura talmente complicata. La possibilità di scegliere liberamente, per i clienti delle banche con domicilio in Svizzera, tra imposta preventiva e procedura di notifica (senza deduzione dell’imposta preventiva), così come proposto nel testo posto in consultazione, acuirebbe ulteriormente questa problematica.
- Secondo l’UCS e la Conferenza fiscale delle Città, non è chiara l’entità del dovere di diligenza degli agenti pagatori. Per PLR, UDC, economiesuisse, FER, SwissHoldings e Camera fiduciaria, il cambiamento di sistema ha per gli agenti pagatori conseguenze onerose sul piano operativo e dei costi, cui si aggiungono maggiori rischi di responsabilità. Anche l’UBCS individua considerevoli rischi di responsabilità per le banche. PLR, CP e FPV richiedono che i costi siano mantenuti bassi. Per PLR, CS e SwissHoldings occorre inoltre prevedere o verificare un indennizzo per l’agente pagatore.
- Il PPD fa notare che il mantenimento del principio del debitore per i diritti di partecipazione svizzeri genererebbe un sistema duale. La procedura già complicata diverrebbe ancora più onerosa per le piccole banche e le PMI. Inoltre, anche la riscossione fiscale per gli investimenti collettivi di capitale diverrebbe più complessa a causa della differenziazione tra principio del debitore e
dell’agente pagatore. Il PPD critica il previsto maggiore impegno per le banche più piccole e le assicurazioni e richiede per esse opzioni e agevolazioni supplementari.
- Secondo economiesuisse – qualora nelle fasi successive del processo si rinunci alla procedura di notifica automatica o si insista sulla procedura di deduzione fiscale tramite gli agenti pagatori – sono necessarie misure per minimizzare i costi amministrativi e i rischi di esecuzione e responsabilità per gli agenti pagatori. Inoltre, il progetto dovrà prevedere un indennizzo adeguato per
l’impegno degli agenti pagatori.
- Per quanto riguarda i rischi di responsabilità, per il CS occorre prevedere un meccanismo costituito da sollecito e termine di pagamento per apportare la necessaria liquidità e infine una notifica in luogo della deduzione dell’imposta. Devono essere esclusi i rischi di responsabilità per gli agenti pagatori per i possibili interessi di mora, con eccezione della violazione intenzionale degli obblighi.
- I Cantoni BL, GE e SZ fanno presente che l’introduzione di un’imposta secondo il principio
dell’agente pagatore comporterebbe per le autorità fiscali un ulteriore aggravio per la realizzazione e l’implementazione del sistema di notifica e per il controllo delle richieste di rimborso. Il Cantone SZ indica inoltre che l’abrogazione, prevista nell’avamprogetto di legge, del limite di esenzione di 200 franchi contemplata dal diritto vigente in riferimento alla deduzione dell’imposta preventiva, si rivelerebbe problematica dal punto di vista economico-amministrativo, qualora, contrariamente alle aspettative, la procedura di notifica non riuscisse a prevalere.
4.7 Altri aspetti
- Per quanto riguarda l’attuazione della presente riforma, la CDCF sottolinea sin da ora l’intenzione di richiedere per le persone fisiche l’impiego del numero di assicurato AVS in luogo di un numero di identificazione personale settoriale. L’introduzione progressiva e di caso in caso degli identificatori personali settoriali rende più difficoltosa l’attuazione del Governo elettronico in Svizzera.
- La revisione dei prodotti strutturati non appare necessaria al CS e alla Camera fiduciaria, poiché il regime oggi affermato è adeguato. Secondo la Camera fiduciaria, inserire i prodotti strutturati nel sistema dell’agente pagatore non ha alcuna utilità; anzi è da evitare, dal punto di vista della praticabilità e considerate le questioni di responsabilità. Qualora si insista per il relativo adeguamento, il