Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 21 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
CS auspica che il principio del debitore constatato per i prodotti strutturati sia limitato alla parte riferita alla distribuzione dei dividendi svizzeri. Anche il Cantone FR si chiede se ha senso la definizione dei prodotti strutturati contemplata nella proposta del Consiglio federale, poiché secondo il Cantone FR essa è rimasta praticamente priva di sostanza.
- Nel suo parere, la Camera fiduciaria fa presente che in futuro, tramite il principio dell’agente pagatore, anche i redditi provenienti dalle obbligazioni straniere e dai diritti di partecipazione stranieri sarebbero colpiti dall’imposta preventiva. Tuttavia, tali redditi stranieri sono spesso già gravati da imposta alla fonte straniera, per cui ne risulterebbe generalmente una doppia deduzione fiscale Ciò peggiorerebbe notevolmente l’attuale situazione e, secondo il punto di vista della Camera fiduciaria, genererebbe una sproporzionata privazione di liquidità. La proposta o il rapporto esplicativo non indicano purtroppo le soluzioni per tale problematica.
- La Camera fiduciaria auspica che l’espressione «agente pagatore» sia applicata in modo uniforme. Evidenzia inoltre che l’espressione «persona avente economicamente diritto» non è impiegata in ambito di imposta preventiva (almeno finora). L’espressione «persona avente economicamente diritto» si differenzierebbe dal termine «beneficiario», con eventuali problemi di delimitazione e rischi di responsabilità per l’agente pagatore. La Camera fiduciaria auspica inoltre che sia prevista la determinazione del grandfathering per le obbligazioni emesse da una società straniera e garantite da una società madre svizzera.
- Nell’eventualità di un fallimento della riforma, il PPD, ha ampiamente discusso l’opzione di notifica volontaria e l’introduzione di uno scambio automatico delle informazioni a livello nazionale. Il PPD è favorevole a un’opzione di notifica volontaria. Con le numerose trasformazioni sulla piazza finanziaria, uno scambio automatico delle informazioni sul piano nazionale faciliterebbe inoltre molti processi e chiarirebbe svariate domande in sospeso. Sarebbero inoltre risparmiate soluzioni transitorie dispendiose in termini di tempo e denaro. Tuttavia, il PPD è consapevole che la questione dello scambio automatico delle informazioni non può essere chiarita nell’ambito del presente progetto. A tal fine è necessario condurre uno specifico dibattito. Inoltre, la votazione sull’iniziativa Matter sulla protezione della sfera privata potrebbe a sua volta cambiare tutte le carte in tavola.
- Il PLR è fondamentalmente favorevole che l’esenzione limitata nel tempo dell’imposta preventiva per CoCo, write-off e bail-in bond prosegua a tempo indeterminato con l’introduzione del principio dell’agente pagatore. Secondo il PLR, la neutralità concorrenziale e conseguentemente il rafforzamento complessivo del mercato dei capitali possono essere raggiunti soltanto se anche la distribuzione dei redditi dalle obbligazioni è esentata dall’imposta di garanzia in casi legittimi. Inoltre in caso di passaggio dall’esenzione fiscale dei CoCo ai sensi della legge sulle banche all’esenzione fiscale dei CoCo nell’ambito del principio dell’agente pagatore, occorre impedire il diffondersi di un’incertezza del diritto. Gli impegni delle banche già regolati conformemente al sistema attuale dell’esenzione fiscale devono poter restare in tale sistema fino alla scadenza contrattualmente concordata.
- Il PLR è del parere che esista uno stretto nesso tra i contenuti del progetto sullo scambio automatico delle informazioni. Inoltre, anche la RI imprese III in corso persegue l’obiettivo di rafforzare il quadro fiscale svizzero nel lungo termine. A causa dei nessi tecnici, i progetti dovrebbero essere assolutamente trattati con tempistiche coordinate. Inoltre il PLR richiede che siano osservate nel loro complesso anche le perdite finanziarie e le entrate dinamiche nel lungo termine di questi tre importanti progetti fiscali. Anche economiesuisse e la Camera fiduciaria fanno presente che le maggiori entrate potrebbero essere computate per il controfinanziamento della RI imprese III, il cui contenuto è connesso al presente progetto. Per valutare le conseguenze positive della riforma dell’imposta preventiva sulla politica finanziaria, secondo economiesuisse è inoltre necessario che oltre alle minori entrate siano quantificate grossomodo anche le maggiori entrate, al fine di ottenere una stima complessiva fondata delle conseguenze politico-finanziarie del mantenimento
dell’attrazione fiscale della piazza economica.