Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 21 pagine
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funzione di garanzia. L’imposta può così essere armonizzata con le necessità tanto del mercato dei capitali quanto del fisco.
Non è previsto alcun cambiamento di sistema per i redditi da diritti di partecipazione svizzeri. Dato che i redditi dai diritti di partecipazione svizzeri permangono nel principio del debitore, alla piazza operativa svizzera sono risparmiati ulteriori obblighi per gli agenti pagatori e resta garantito l’attuale alto livello di gettito fiscale in tale settore. Una sostanziale necessità d’intervento non sussiste neppure dal punto di vista del mercato dei capitali. Inoltre, le imposte alla fonte sui redditi di partecipazione sono usuali a livello internazionale.
Il passaggio al principio dell’agente pagatore rafforza il mercato dei capitali svizzero, specialmente nel settore delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario. Nel contempo, la riforma estende la funzione di garanzia dell’imposta preventiva a tutti i titoli (ossia anche a quelli esteri) che vengono custoditi in depositi di agenti pagatori domiciliati in Svizzera (ad es. banche), fornendo così un contributo all’equità fiscale.
Il cambiamento incentiva tuttavia le persone domiciliate in Svizzera a trasferire i loro depositi in una banca con sede all’estero al fine di eludere l’imposta preventiva svizzera. Questo rischio, che comporterebbe un indebolimento della piazza finanziaria svizzera e considerevoli minori entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni, viene affrontato sotto due aspetti: per le persone fiscalmente oneste, che alla deduzione fiscale preferiscono una notifica, nell’ambito dell’imposta preventiva viene introdotta un’opzione di notifica volontaria; le persone fiscalmente disoneste, che si propongono una sottrazione d’imposta attraverso una banca con sede all’estero, si vedranno presumibilmente esposte a uno scambio di informazioni sempre più esteso e quindi al rischio di essere scoperte. L’introduzione di uno scambio automatico di informazioni a livello internazionale è perciò una condizione e un presupposto per implementare la presente riforma dell’imposta preventiva; nel contempo, si garantisce così che sulla scia dell’introduzione di uno scambio automatico di informazioni sul piano internazionale non si giunga a un accumulo di notifiche e riscossioni di imposte di garanzia per clienti domiciliati all’estero di banche svizzere, che avrebbe conseguenze negative per la piazza finanziaria svizzera.
Con il passaggio al principio dell’agente pagatore vengono poi create anche le condizioni quadro in ambito fiscale affinché le banche possano emettere in Svizzera prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito. L’attuale regime derogatorio per questi prodotti, limitato nel tempo, può essere abrogato dopo una fase transitoria.
La riforma si ripercuote direttamente sulle entrate dell’imposta preventiva e indirettamente sulle entrate dell’imposta sul reddito, dell’imposta sulla sostanza e dell’imposta sull’utile. Per quanto concerne l’imposta preventiva le entrate si riducono di circa 200 milioni di franchi l’anno. Ulteriori maggiori entrate risultano dall’assoggettamento di valori patrimoniali finora non dichiarati di persone domiciliate in Svizzera. Le maggiori entrate in virtù di questi effetti dovrebbero compensare le minori entrate permanenti nell’imposta preventiva. Alla riforma sono connesse anche ripercussioni finanziarie uniche, che oscillano tra maggiori entrate fino a 0,5 miliardi di franchi, se si esercita poco o nulla l’opzione di notifica, e minori entrate fino a 1,7 miliardi di franchi, se la si esercita molto o se essa addirittura sostituisce completamente la riscossione dell’imposta. Soluzioni conformi al freno all’indebitamento aiutano ad affrontare simili effetti unici nel passaggio da un principio all’altro.