Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 21 pagine

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- L’ASB propone di adeguare il progetto in merito ai redditi patrimoniali ora rilevati con il sistema dell’agente pagatore. Gli interessi bancari devono rimanere nell’attuale sistema di deduzione fiscale (dell’imposta preventiva). I ricavi dai depositi devono d’altra parte essere assoggettati a una notifica obbligatoria in forma aggregata. In concreto, l’ASB propone in particolare le seguenti misure o modifiche:

 con la deduzione fiscale oggi vigente sugli interessi bancari, secondo l’ABS non devono essere apportate modifiche. Sarebbe pensabile non assoggettare gli interessi sui conti bancari degli aventi economicamente diritto senza domicilio in Svizzera alla deduzione dell’imposta preventiva.

 Sui redditi dai depositi non è necessario allestire e introdurre, a causa della procedura di notifica, alcun sistema di deduzione giornaliero che implicherebbe i costi e i rischi di responsabilità temuti dalle banche. L’onere per questo ulteriore passo (notifica all’autorità) è stimato come minimo dall’ASB. Non sarebbe richiesto un indennizzo per le banche a copertura dei costi d’implementazione.

 Grazie alla proposta ripartizione dei redditi, quelli assoggettati all’imposta basata sul luogo di pagamento e quelli che restano rilevati tramite il tradizionale sistema dell’imposta preventiva, occorrerebbe un regime per i redditi trasmessi risultanti dai prodotti strutturati e le quote di investimenti collettivi di capitale. Questi redditi trasmessi risultanti da prodotti strutturati o da investimenti collettivi di capitale devono essere fondamentalmente trattati come i redditi originari.

 Il progetto riguardante l’imposta basata sul luogo di pagamento comprende un regime differenziato riguardo al beneficiario della prestazione. Per semplificare l’attuazione dal punto di vista operativo per gli agenti pagatori e anche per le amministrazioni delle contribuzioni occorrerebbe conservare le eccezioni dell’ordinamento attuale senza introdurne altre.

 Occorre precisare la normativa esistente per la determinazione della persona avente economicamente diritto, operando sui vigenti obblighi di diligenza delle banche.

 Grazie alle modifiche proposte nel progetto per il concetto dell’agente pagatore, non sarebbe più necessaria la dichiarazione bancaria (affidavit). I redditi trasferiti tramite gli investimenti collettivi di capitale devono di principio essere trattati in modo identico ai redditi originari. Essi non devono essere soggetti all’imposta preventiva se non si tratta di redditi gravati da imposta alla fonte.

 A seguito della proposta notifica dei redditi da depositi soggetti al principio dell’agente pagatore potrebbe venire meno il previsto computo delle imposte alla fonte estere non recuperabili, poiché non avviene alcuna deduzione in base al luogo di pagamento.

 Per l’imposta preventiva sugli interessi dei conti bancari deve essere reinserita l’attuale regola della scadenza. La notifica dei redditi da depositi deve avvenire solo entro 120 giorni dalla fine dell’anno e sulla base delle informazioni dell’estratto fiscale. Per una mera notifica dell’imposta è superflua l’applicazione di interessi di mora.

 La responsabilità penale deve essere adeguata tenendo conto della procedura di notifica. La negligenza nella procedura di notifica non deve essere punibile.

- Per quanto riguarda il regime derogatorio a termine nella legge sull’imposta preventiva concernente i redditi da prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito ai sensi della legge sulle banche, il Cantone ZH, l’UDC, l’ABPS, l’USAM, l’UBCS e Raiffeisen, nell’ambito della sospensione qui richiesta della riforma dell’imposta preventiva, ritengono necessaria la proroga del regime derogatorio tramite un (ulteriore) adeguamento della legge sull’imposta preventiva. Secondo UDC, ABPS, Raiffeisen e UBCS a tale scopo non è tuttavia necessario alcun complicato e costoso cambiamento di sistema nell’imposta preventiva.

4.3 Redditi da partecipazioni e vincite di lotterie

Posizioni divergenti rispetto alla soluzione proposta:

- Il Cantone OW individua una necessità d’intervento anche per i diritti di partecipazione svizzeri. L’aliquota dell’imposta preventiva al 35 per cento è eccezionalmente alta nel raffronto internazionale. A ciò si aggiunge la modifica avvenuta negli ultimi anni della prassi dell’Amministrazione federa-