Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/119: Predisposizione di un credito d'impegno destinato a indennizzare l'offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) negli anni 2018-2021 · 19 pagine
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500 persone al giorno, viene offerta una cadenza oraria continua (OITRV, art. 7 cpv. 3).
Attualmente le linee del TRV ordinate presso le 120 imprese di trasporto sono circa 1 400 (compresi tutti i vettori), per un totale di 300 milioni di km percorsi e 9 miliardi di passeggeri-chilometro (pkm).
Principi di indennizzo
L'articolo 28 capoverso 1 LTV stabilisce che l'offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori con funzione di collegamento può essere ordinata e indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Secondo l'articolo 5 OTV, affinché vi sia una funzione di collegamento, una linea deve collegare una località di almeno 100 abitanti con il resto della rete di trasporto pubblico. Per essere indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (committenti) una linea deve soddisfare altre condizioni, ad esempio garantire una redditività minima (OITRV, art. 6).
Le offerte senza funzione di collegamento sono escluse dalle prestazioni federali secondo l'articolo 28 capoverso 2 LTV. È il caso ad esempio del traffico turistico, come la ferrovia della Jungfrau tra Kleine Scheidegg e Jungfraujoch, la linea Autopostale del Passo del San Gottardo, la navigazione sul lago di Thun o l'impianto di trasporto a fune sul Weissenstein.
Il TRV va inoltre distinto dal traffico a lunga distanza e dal traffico locale.
Per traffico a lunga distanza si intende il servizio di linea nazionale e internazionale tra i grandi centri del Paese. Il traffico ferroviario a lunga distanza è gestito dalle FFS in modo finanziariamente autonomo. Generalmente, le linee di autobus a lunga distanza sono transfrontaliere.
Secondo l'articolo 3 OITRV il traffico locale comprende le linee che servono al collegamento capillare di località e che sono escluse dalle prestazioni federali conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LTV. L'offerta di traffico locale è ordinata e finanziata dai Cantoni e/o dai Comuni.
La Confederazione e i Cantoni ordinano le prestazioni TRV congiuntamente
In quasi tutti i casi, le linee del traffico regionale non sono redditizie. Per garantire comunque l'offerta, la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente le imprese di trasporto (IT). Le indennità per il TRV ammontano a circa 1,8 miliardi di franchi all'anno, di cui il 66 per cento è destinato all'offerta ferroviaria, il 33 per cento alle linee di autobus e l'1 per cento agli impianti a fune e alla navigazione (base: offerte TRV del 2015). La Confederazione copre la metà dei costi non coperti del TRV, per un totale di oltre 900 milioni di franchi all'anno. La quota della Confederazione è ripartita tra i Cantoni tenendo conto dell'offerta di trasporto e della partecipazione cantonale (secondo l'art. 29b OITRV). Le quote cantonali sono costituite dal totale dei fondi disponibili (quota della Confederazione e partecipazioni dei Cantoni).
La procedura di ordinazione, che permette di definire le indennità versate per ciascuna linea del TRV, viene eseguita per ogni periodo d'orario (corrispondente a due anni d'orario, attualmente 2016/2017) e si articola nelle seguenti fasi: