Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine

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ci, gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura nonché gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici. I fornitori di prestazioni che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono enumerati esaustivamente nella legge. L’articolo 35 capoverso 2 lettera e LAMal rinvia alle persone e alle organizzazioni dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Le persone dispensanti cure previa prescrizione medica sono enumerate esaustivamente nell’articolo 46 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal)27: trattasi, oltre agli infermieri, di fisioterapisti, ergoterapisti, logopedisti e dietisti. Questa distinzione si basa sul principio che il medico deve svolgere una «funzione di cardine» e garantire il coordinamento di diagnosi e terapia.

Secondo l’articolo 35 capoverso 2 lettera e LAMal, possono dispensare cure previa prescrizione o indicazione medica anche le organizzazioni che occupano persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica. I requisiti affinché queste organizzazioni possano dispensare cure a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono sanciti negli articoli 51–52b OAMal. Gli infermieri sono occupati segnatamente nelle organizzazioni di cura e aiuto a domicilio. Analogamente a ospedali e case di cura, in questo caso non figurano gli infermieri, bensì le organizzazioni di cura e aiuto a domicilio quali fornitori di prestazioni nei confronti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2.4.2 Autorizzazione degli infermieri a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie

L’articolo 49 OAMal fissa le condizioni che gli infermieri28 devono soddisfare per essere autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Essi devono attestare:

a. il conseguimento del diploma di una scuola di cure infermieristiche riconosciuto

o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale;

b. un’attività pratica di due anni effettuata presso un infermiere autorizzato con-

formemente all’OAMal, oppure in un ospedale o presso un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nell’ordinanza.

Qualora possano fornire questa prova, previa prescrizione o indicazione medica, sono legittimati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in nome e per conto proprio.

27 RS 832.102

28 Sono così designati anche gli infermieri con un diploma di bachelor a livello di scuola professionale superiore. Risultano invece escluse le professioni sanitarie di livello secondario II (cfr. n. 2.1.4).