Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine

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6 Rapporto con il diritto europeo

6.1 Prescrizioni dell’Unione europea

L’articolo 3 paragrafo 3 sottoparagrafo 2 del Trattato sull’Unione europea35 affida all’Unione il compito di promuovere la giustizia e la protezione sociali. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è disciplinata nell’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)36. Il principio della libera circolazione necessita di un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, come sancito dall’articolo 48 TFUE. Il diritto comunitario non prevede alcuna armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono continuare a decidere le modalità, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento nonché l’organizzazione dei loro sistemi nazionali di sicurezza sociale. Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 883/200437 e dal Regolamento di esecuzione n. 987/200938. Dall’entrata in vigore dell’accordo del 21 giugno 199939 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea il 1° giugno 2002 la Svizzera fa parte del sistema di coordinamento multilaterale.

La Raccomandazione del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale40 chiede agli Stati membri di garantire a tutte le persone legalmente residenti nel loro territorio l’accesso alle cure sanitarie necessarie nonché alle misure di prevenzione delle malattie.

6.2 Strumenti del Consiglio d’Europa

La parte II del Codice Europeo di Sicurezza sociale del 16 aprile 196441 (CESS) disciplina le cure mediche e stabilisce che gli Stati partecipanti sono tenuti a garantire alle persone assistite cure mediche in caso di malattia per qualunque causa, anche in caso di maternità. Il beneficiario può essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso. Inoltre la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per ciascun caso. In sede di ratifica del CESS la Svizzera ha dichiarato di non accettare gli obblighi della parte II.

Il Codice Europeo di Sicurezza sociale (riveduto) del 6 novembre 1990 amplia il campo di applicazione personale e materiale del CESS. Entra in vigore dopo la ratifica da parte di due Stati membri del Consiglio d’Europa. Finora i Paesi Bassi hanno ratificato (22.12.2009) e altri 13 Stati hanno firmato.

La Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e la riveduta Carta sociale europea del 3 maggio 1996 statuiscono all’articolo 12 il diritto alla sicurezza sociale. La Svizzera non ha ratificato i due accordi.

35GU C 326 del 26 ottobre 2012, pag. 13

36GU C 326 del 26 ottobre 2012, pag. 47

37Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1)

38Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre

2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11)

39 RS 0.142.112.681

40GU L 245 del 26 agosto 1992, pag. 49

41 RS 0.831.104