Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 30 pagine

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L’articolo 25a capoverso 1 lettera b LAMal disciplina le prestazioni riguardanti la valutazione, i consigli e il coordinamento (art. 7 cpv. 2 lett. a OPre), nonché le prestazioni per le cure di base (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre) che possono essere dispensate dagli infermieri senza prescrizione o indicazione medica.

Resta tuttavia valida la condizione di un comprovato bisogno terapeutico affinché l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presti il proprio contributo.

Con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure è stata introdotta la nozione di cure acute e transitorie. Se in seguito a un soggiorno ospedaliero si rivelano necessarie, esse sono rimunerate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell’assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero. In questo modo non viene pagato un qualche importo, bensì rimborsato un importo forfettario. Assicuratori e fornitori di prestazioni concordano gli importi forfettari. Con la modifica proposta decade, per quanto concerne le cure acute e transitorie, il requisito della prescrizione da parte del medico unicamente. D’ora in poi la prescrizione delle cure acute e transitorie deve avvenire congiuntamente da parte di medico e infermiere. Una disposizione del genere corrisponde peraltro a quanto già oggi è prassi corrente in molti ospedali.

Una minoranza (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz) chiede che le cure acute e transitorie rivelatesi necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero siano prescritte da un medico previa consultazione dell’infermiere competente. In futuro le competenze specifiche degli infermieri andranno considerate maggiormente. Al contempo occorre tuttavia chiarire che il medico continuerà a essere competente per la prescrizione di tali prestazioni.

Art. 33 cpv. 1bis

La descrizione dell’obbligo di fornire prestazioni secondo l’articolo 33 capoverso 1 LAMal significa che in linea di massima tutte le prestazioni mediche sono remunerate, se non deciso diversamente. Si presuppone dunque implicitamente il carattere obbligatorio delle prestazioni mediche diagnostiche e terapeutiche (principio della fiducia). Le terapie e gli esami svolti da medici o chiropratici sono generalmente remunerati, purché l’allegato 1 OPre non preveda disposizioni speciali.

Per le prestazioni degli infermieri tuttavia non deve valere il principio della fiducia e coerentemente, l’articolo 33 capoverso 1bis LAMal prevede che sia attribuita al Consiglio federale la competenza di designare le prestazioni che:

 sono dispensate da infermieri previa prescrizione o indicazione di un medico (ovvero le cure mediche; cfr. art. 33 cpv. 1bis lett. a LAMal);

 sono dispensate da infermieri senza prescrizione o indicazione di un medico (ovvero valutazione, consigli e coordinamento nonché cure di base; cfr. art. 33 cpv. 1bis lett. b LAMal); nonché

 sono prescritte congiuntamente da medici e infermieri (ovvero cure acute e transitorie; cfr. art. 33 cpv. 1bis lett. c LAMal).